Con deliberazione n. 54 del 16/12/2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Clementino Vannetti” di Rovereto ha reiterato il rinnovo della Convenzione con l’Associazione di volontariato ONLUS “Insieme per gli Anziani” per il biennio 2016–2017, in scadenza il 31 dicembre 2015 e precedentemente attivata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.35 di data 15/11/2011, poi rinnovata per il biennio 2014–2015 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.35 di data 29/10/2013.
E’ subito interessante notare che, nonostante il dispositivo della predetta deliberazione n.54 al punto 1 precisi che la Convenzione ne costituisce parte integrante ed essenziale, questa in realtà non risulta allegata alla deliberazione n.54 del 16/12/2015 come pubblicata.
E’ inoltre interessante constatare che nella sunnominata delibera n.54 del 16/12/2015 risulta assente l’espressione del parere contabile, benché detto parere sia notoriamente obbligatorio.
L’Associazione “Insieme per gli Anziani” in quanto ONLUS è soggetta alla disciplina normativa di cui all’art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, che individua le ONLUS come organizzazioni non lucrative di utilità sociale e quindi come organizzazioni che non possono trarre alcun vantaggio dalla propria attività di solidarietà sociale.
Tuttavia la deliberazione n.54 del 16/12/2015 del Consiglio di Amministrazione APSP “Clementino Vannetti” in premessa della deliberazione medesima, che ne è parte essenziale per la validità del provvedimento, recita testualmente “Il Consiglio di Amministrazione […] dato atto che la Convenzione comporta per l’Azienda oneri di rimborso all’Associazione dei costi sostenuti dai volontari per recarsi con mezzo pubblico o con mezzo privato dalla propria abitazione alle sedi dell’Azienda per lo svolgimento del proprio servizio, documentati in modo analitico, che saranno rimborsati entro i limiti stabiliti dalla deliberazione, recante “Criteri per la gestione dei rischi e dei rimborsi nei rapporti con il volontariato”.
Inoltre:
- con determinazione del Direttore n.207/2015 del 23/12/2015, quindi ad una settimana di distanza dall’adozione della deliberazione n.54 sopra citata, sulla base della Convenzione che ne è parte integrante ed essenziale assegna ad un “volontario”, pensionato, indicato dall’Associazione “Insieme per gli Anziani” OMLUS, che da quanto riferito risulta essere il Vice Presidente dell’Associazione stessa, l’uso in comodato gratuito dell’alloggio arredato n.3 sub 4 degli alloggi protetti di Via Vannetti n.2. Si noti che il “volontario” – Vice Presidente in questione è residente a Rovereto e che l’appartamento corrispondente all’indirizzo di residenza, stando alle indiscrezioni raccolte, risulterebbe di sua proprietà ed affittato a terzi;
- con determinazione del Direttore n.208/2015 del 23/12/2015, quindi ad una settimana di distanza dall’adozione delle deliberazione n.54 sopra citata, sulla base della Convenzione che ne è parte integrante ed essenziale si assegna ad un “volontario”, pensionato, indicato dall’Associazione “Insieme per gli Anziani” ONLUS, l’uso in comodato gratuito dell’alloggio arredato n.1 sub 3 degli Alloggi protetti di Via Unione n.2.;
- con determinazione del Direttore n. 215/2015 del 28/12/2015, quindi il dodicesimo giorno successivo alla deliberazione n.54 sopra citata, al medesimo “volontario”, pensionato, di cui alla precedente determinazione n.208/2015 del 23/12/2015, nuovamente indicato dall’Associazione “Insieme per gli Anziani” ONLUS, si affida mediante trattativa diretta l’incarico di prestazione d’opera ex art.2222 del Codice Civile (quindi a mezzo di contratto preliminare art.1351 C.C. che deve essere nella stessa forma del contratto definitivo pena nullità) e presumibilmente di un corrispettivo, l’incarico per l’espletamento di servizi strumentali ausiliari negli Alloggi protetti di Via Unione, 2. Questo, nonostante gli artt. 8. bis. e 8. ter. della Legge Provinciale 27/2010 vieti esplicitamente di conferire incarichi …. “di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza…”;
- con determinazione del Direttore n.217/2015 del 30/12/2015 il sedicesimo giorno successivo alla deliberazione n.54 sopra citata, al medesimo “volontario”, pensionato, di cui alla precedente determinazione n.207/2015 del 23/12/2015, nuovamente indicato dall’Associazione “Insieme per gli Anziani” ONULS, si affida mediante trattativa diretta l’incarico di prestazione d’opera ex art.2222 del Codice civile (quindi a mezzo di contratto preliminare art.1351 C.C. che deve essere nella stessa forma del contratto definitivo pena nullità) e un corrispettivo a corpo di Euro 5.000 (cinquemila,00) per servizi strumentali ausiliari nella struttura residenziale di Via Unione, 2 (APSP “Vannetti” succursale Borgo Sacco). Questo, nonostante gli artt. 8. bis. e 8. ter. della Legge Provinciale 27/2010 vieti esplicitamente di conferire incarichi …. “di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza …”;
- con ulteriore determinazione del Direttore n.219/2015 del 31/12/2015 il sedicesimo giorno successivo alla deliberazione n.54 sopra citata, al medesimo “volontario”, pensionato, di cui alle precedenti determinazioni n.207/2015 del 23/12/2015 e 217/2015 del 31/12/2015, si affida mediante trattativa diretta l’incarico di lavoro accessorio per lo svolgimento di trasporto utenti del Centro Diurno Anziani di Via Vannetti n.2 fissando un compenso forfetario di Euro 6.000 (seimila). Questo, nonostante gli artt. 8. bis. e 8. ter. della Legge Provinciale 27/2010 vieti esplicitamente di conferire incarichi …. “di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza …”.
Premesso quanto sopra, si interroga la Giunta provinciale per sapere:
- perché la Convenzione con l’Associazione “Insieme per gli Anziani” ONLUS, pur essendo dichiarata parte integrante ed essenziale della deliberazione n.54 di data 16/12/2015 del Consiglio di Amministrazione APSP “Clementino Vannetti” di Rovereto, sul sito internet dell’APSP medesima non risulta pubblicata in allegato alla deliberazione medesima;
- per quale motivo la deliberazione n.54 di data 16/12/2015 del Consiglio di Amministrazione APSP “Clementino Vannetti” di Rovereto risulti priva del parere contabile benché sia obbligatorio;
- considerato che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione APSP “Clementino Vannetti” di Rovereto n.54 di data 16/12/2015, in premessa che è parte essenziale per la validità del provvedimento, recita testualmente: “Il Consiglio di Amministrazione …. dato atto che la Convenzione comporta per l’Azienda oneri di rimborso all’Associazione dei costi sostenuti dai volontari per recarsi con mezzo pubblico o con mezzo privato dalla propria abitazione alle sedi dell’Azienda per lo svolgimento del proprio servizio, documentati in modo analitico, che saranno rimborsati entro i limiti stabiliti dalla deliberazione, recante “Criteri per la gestione dei rischi e dei rimborsi nei rapporti con il volontariato”, quali siano i criteri certi e la documentazione contabile di supporto alla corresponsione di detti rimborsi; come siano quantificati; quanti corrispettivi individuali siano stati corrisposti dall’anno 2011 (prima attivazione della Convenzione) e fino all’anno 2016, per quale ammontare individuale per anno e per quale ammontare complessivo per anno; se detti corrispettivi siano corrisposti legittimamente e in base a quale normativa;
- se, con riferimento a quanto evidenziato in premessa della presente interrogazione, le determinazioni del Direttore dell’APSP “Clementino Vannetti” di Rovereto n.207/2015 del 23/12/2015, n.208/2015 del 23/12/2015, n.215/2015 del 28/12/2015, n.217/2015 del 30/12/2015 e n. 219/2015 del 31/12/2015 siano da ritenere legittime o se invece non si ravvisino violazioni di legge: in relazione all’azione non lucrativa e alla gratuità del volontariato ONLUS e ai compensi invece corrisposti, all’utilizzo degli alloggi protetti e al dispositivo di cui all’art. 8, commi 8 bis. e 8.ter. della Legge Provinciale n.27/2010;
- se sia a conoscenza che gli utenti degli alloggi protetti di Via Vannetti, 2 e di Via Unione, 2, affidati in gestione all’APSP “Clementino Vannetti” dal Comune di Rovereto, pagano locazioni a prezzo corrente di mercato, partendo da Euro 490,00 (quattrocentonovanta) mensili per soli metri quadrati 30 (trenta) più il costo aggiuntivo di luce e rifiuti; se tali costi siano ammissibili o invece sproporzionati;
- posto che il servizio di trasporto degli utenti del Centro Diurno “Vannetti” di Rovereto è sempre stato svolto egregiamente e con competenza dagli operatori OSS del Centro medesimo, per quale motivo attualmente sia tale servizio di trasporto sia affidato al plurimenzionato “volontario” dietro compenso di Euro 6.000 (seimila); inoltre accertato che il servizio richiede specifiche competenze operative trattandosi di utenti parzialmente autosufficienti, quali requisiti possa vantare il “volontario” retribuito per effettuare detto servizio di trasporto peraltro retribuito;
- da chi siano segnalati e con quali criteri d’individuazione i lavoratori socialmente utili di cui alla determinazione del Direttore n. 212/2015 del 24/12/2015; se fra questi risultino persone pensionate e se anche questi figurino fra i “volontari” dell’Associazione “Insieme per gli Anziani” ONLUS.
- se si possa affermare che l’Associazione “Insieme per gli Anziani” ONLUS, visto quanto esposto in premessa, sia estranea ad attività lucrative e di beneficio ai “volontari” che ne fanno parte.
A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.
Cons. Claudio Cia