Qui di seguito riporto i principali emendamenti che ho presentato al disegno di legge n. 107/XV (Legge di stabilità provinciale 2016):
Articolo 1, n. 362: per reintrodurre la detrazione fiscale prevista negli scorsi anni per le aziende che danno un proprio contributo alle Aziende di promozione turistica.
Articolo 1, n. 3 prevede la ridefinizione del periodo minimo di possesso per l’obbligo al pagamento dell’IMIS, che passa da 1 a 3 mesi, pur rimanendo il calcolo dell’imposta su base mensile.
Articolo 1, n. 10: vuole introdurre l’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari abitative possedute da anziani o disabili ricoverati permanentemente, e conseguentemente residenti, in istituti di ricovero o sanitari. È mantenuta l’eccezione costituita dagli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Si stabilisce che l’assimilazione ad abitazione principale può applicarsi – elemento importante di novità – anche alle unità immobiliari abitative locate, a patto che l’anziano o disabile possessore sia in grado di documentare che il canone di locazione è utilizzato a copertura della retta dovuta alla struttura di ricovero.
Articolo 21, n. 27: per far sì che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari sia tenuta a rimborsare la quota di iscrizione annuale agli albi e agli ordini professionali di infermieri, vigilatrici d’infanzia, assistenti sanitari, tecnici sanitari di radiologia medica e ostetriche. Infatti è paradossale che debba ricadere su questi soggetti il costo di una tassa che serve per esercitare una professione in rapporto esclusivo con l’ente pubblico, senza che questo riconosca loro l’indennità di esclusività prevista invece contrattualmente per i medici.
Articolo 22, n. 13: specifica l’obbligo, e non la “possibilità”, di attivare un monitoraggio delle condizioni di salute delle popolazioni esposte a fitofarmaci – APPROVATO
Articolo 28, n. 5: prevede una riduzione da 10 a 5 del numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso la medesima strutture per le quali è dovuta l’imposta di soggiorno.
Articolo 31, n. 5: per abrogare l’articolo che prevede il ripristino della commissione presso l’INPS che decide le concessioni della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.