Al fine di porre rimedio ai numerosi problemi creati dalla nuova imposta di soggiorno, con questo disegno di legge provinciale si vuole correggere la stortura del vigente art. 16 bis della legge 8/2002 che ha introdotto una forma di imposta patrimoniale senza peraltro considerare il reale patrimonio di chi mette a disposizione posti letto a fini turistici. L’attuale legge penalizza coloro che mettono a disposizione l’alloggio rispetto a coloro che esercitano un’attività ricettiva di impresa turistica che pagano la tassa soltanto se offrono un servizio e non sulla base del solo fatto di metterlo a disposizione. L’intervento si rende più che mai necessario dopo le ultime problematiche sollevate dalla popolazione in merito al tema turistico, da ultimo l’aumento dell’imposta di soggiorno forfettaria che, ad esempio, nella zona di competenza dell’ApT di Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena ha visto un aumento dell’imposta di soggiorno per ogni posto letto da 25 a 50 euro.
Non dimentichiamo che chi affitta paga già delle tasse ed è paradossale che le si debbano pagare due volte: in via forfettaria l’imposta provinciale di soggiorno e poi le tasse sull’IRPEF su quanto guadagnato dalla locazione. Per non dire dell’IMIS, della tariffa rifiuti e delle utenze in generale a cui viene applicata una tariffa più elevata.
In questo ddl, tra le varie richieste, si propone di differenziare l’importo di tale imposta non solo in ragione della struttura ricettiva, ma anche tenendo in considerazione il Comune amministrativo in cui risulta ubicata la struttura; questo per mettere fine all’equiparazione dei maggiori centri turistici con le zone minori, dove l’imposta rischia di mettere in crisi in maniera più lampante il turismo extra alberghiero.
Si richiede di escludere dal pagamento dell’imposta gli alloggi per uso turistico che vengono locati per uso turistico per meno di 3 mesi l’anno (una sorta di franchigia per chi non affitta regolarmente ma solo in maniera saltuaria ed occasionale); infine si propone di escludere dal computo le locazioni per finalità non turistiche, quali ad esempio: locazioni residenziali, locazioni a favore di lavoratori di passaggio o espositori in fiere e mercati, locazioni degli appartenenti alle forze dell’ordine, locazioni per parenti che assistono malati/degenti/partorienti.
Cons. Claudio Cia – Agire per il Trentino
Il testo del ddl:
DISEGNO DI LEGGE 25 maggio 2017
Integrazione della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno e di imposta provinciale dovuta dai soggetti che concedono in locazione alloggi turistici
Art. 1
Integrazione dell’articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)
- Nel comma 2 dopo le parole “anche differenziando l’incremento per tipologia di struttura ricettiva” sono inserite le seguenti: “e per comune amministrativo”.
Art. 2
Integrazione dell’articolo 16 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002
- Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1bis. Il comma 1 non si applica agli alloggi per uso turistico che vengono ceduti in locazione per uso turistico per un periodo inferiore ai 3 mesi per ciascun anno solare. Le locazioni per finalità non turistiche non sono utili ai fini del computo del periodo minimo.”
L’articolo sul quotidiano “Trentino” del 26 maggio 2017: