Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982 e della legge provinciale 16dicembre 2005, n. 19
(Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni)
Relazione illustrativa
La legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, istitutiva dell’ufficio del difensore civico, prevede (art. 8) che il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l’ha nominato e che il medesimo continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina delsuccessore.
La legge provinciale n. 5 del 2017 ha modificato la legge provinciale n. 28/1982, istituendo (art. 9bis) il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l’ufficio del difensore civico, operanti in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e, comunque, in rapporto dicollaborazione con il difensore civico. Il coordinatore dell’ufficio della difesa civica è il difensore: egli coordina le attività dell’ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sè casi assegnati ai garanti. L’art. 6 della l.p. 5/2017 ha previsto che, in prima applicazione della l.p. 5/2017, il Consiglio provinciale nomini solo il garante dei diritti dei detenuti, che rimane in carica fino alla scadenza delmandato del difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della l.p. 5/2017 con possibilità di rielezione per la successiva legislatura.
L’attribuzione delle funzioni inerenti ai minori in capo al difensore civico è avvenuto in una fase successiva e precisamente con la nomina effettuata nell’attuale legislatura (seduta dd.11 settembre 2019) del Garante dei diritti dei minori. L’orientamento maggioritario in dottrina e giurisprudenza assimila il difensore civico (e i garanti) alle amministrazioni indipendenti (Authorities) in virtù dell’indipendenza dalle autorità di governo, della posizione di terzietà e della natura paragiudiziale delle sue funzioni. La durata definita della carica, la non rieleggibilità del difensore civico, la scelta tra persone qualificate, il dovere di informazione attraverso le relazioni periodiche, la netta indipendenza dall’organo esecutivo costituiscono, del resto, elementi caratterizzanti le Authorities.
Il disegno di legge si propone l’obiettivo di definire sul piano temporale la durata in carica deldifensore civico e dei garanti, fissandola in cinque anni, tendenzialmente ma non necessariamente, corrispondente alla legislatura provinciale, tenendo conto della loro posizione caratterizzata da una spiccata posizione di neutralità, terzietà, indipendenza e autonomia, svincolata da forme di soggezione dall’esecutivo. Tale posizione di autonomia non si concilia con la previsione di una durata dell’incarico corrispondente alla durata in carica del Consiglio provinciale che ha provveduto alla loro nomina e,quindi, ad essa condizionata. Bisogna tener conto che l’attuale previsione (art. 8) risale al 1982 ed è stata oggetto di integrazionenel 1984 (l.p. 11/1984). Si tratta, quindi, di una regolamentazione risalente nel tempo, che si pone in palese contrasto con la posizione di autonomia e indipendenza che caratterizza il difensore civico e le numerose figure di garanti che hanno fatto massiccio ingresso nell’ordinamento nazionale (bastipensare al Garante per la protezione dei dati personali, all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ecc…).
Il disegno di legge tende ad un allineamento con la legislazione delle altre regioni. Da una verifica comparata con le leggi regionali che hanno istituito il difensore civico emerge che la durata in carica corrisponde a sei anni (l.r. 19/2009 Toscana art. 24, l.r. 30/2007 Umbria art. 11, l.r. 18/2010 Lombardia art. 4) o a cinque anni (l.r. 25/2003 Emilia Romagna art. 10, l.r. 9/2014 Friuli Venezia Giulia art. 4, l.r. 17/1980 Lazio art. 9, l.r. 17/2001 Valle d’Aosta art. 9, L.R. 17/1986 Liguria art. 4, l.r. 4/1989 Sardegna art. 14, l.r. 5/2007 Basilicata art. 15). Le leggi indicate prevedono la non rieleggibilità del difensore civico. A tale previsione è allineato il disegno di legge (art. 4).
Si propone di estendere la disciplina della durata della carica fissata in cinque anni anche al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei diritti dei minori, nonché ai componenti il comitato provinciale per le comunicazioni di cui alla l. p. 19/2005. Rimane ferma la non immediata rieleggibilità del difensore civico alla carica di garante dei diritti dei detenuti e di garante dei diritti dei minori (art. 3 ddl) e la non immediata rieleggibilità dei garanti alle rispettive cariche ricoperte, come già previsto dall’art. 6, comma terzo, l.p. 28/1982, richiamato dall’art. 9 bis, comma 8, della l.p. 28/1982.
Altre modifiche sono volte a rendere più incisivo l’intervento del difensore civico. In particolare l’art. 2 del ddl, modificativo dell’art. 4 della lp. n. 28/1982, prevede che al difensore civico non possa essere opposto il limite del segreto d’ufficio quando chiede all’ente interessato l’acquisizione di copia di atti, provvedimenti o informazioni utili per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Consigliere Claudio Cia