Medicina dello sport, Cia (FdI): “Un Disegno di legge che faccia risaltare la multidisciplinarietà dell’azione dello specialista”

La recente approvazione – da parte della Camera dei Deputati – in via definitiva all’unanimità della proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela dello sport all’interno della Costituzione della Repubblica Italiana ha previsto l’introduzione della seguente disposizione all’interno dell’articolo 33 della Carta, sancendo che “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Tale previsione costituzionale ribadisce l’importanza rivestita dalla disciplina sportiva all’interno della quotidianità della cittadinanza e rinnova l’impegno dell’Ente pubblico a favore di uno stile di vita sano, da promuovere anche attraverso la prescrizione individualizzata dell’esercizio fisico in individui sani sedentari e in individui fragili ai fini della c.d. “sport terapia”. Si evidenzia inoltre come, recentemente, il Ministro della Salute abbia incaricato un tavolo di lavoro ministeriale di studiare le modalità più efficaci per inserire all’interno dei livelli essenziali di assistenza (in sigla LEA) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) la prescrizione dell’esercizio fisico a fini preventivi e terapeutici.

All’interno del Decreto Ministeriale 18/02/1982, sono elencati i disposti generali per la tutela della salute delle attività sportive e viene demandato alle Regioni e alle Provincie autonome il compito di emanare provvedimenti che identifichino nel dettaglio le modalità con cui tale tutela debba essere attuata. All’interno del territorio della Provincia autonoma di Trento, la materia della tutela della salute delle attività sportive è stata tuttavia trattata in maniera disorganica, esaurendosi in alcuni articoli (capo III, articoli dal n. 37 al 43) della l.p. 29 agosto 1983 n. 29 e nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 2766 del 23.10.2003.

In un momento storico di passaggio, anche per quanto riguarda il Trentino, ad una sanità “Universitaria” e ad una Medicina dello Sport Olimpica, si ritiene non più procrastinabile una revisione organica della materia che, per quanto riguarda la certificazione di idoneità agonistica deve mirare, come previsto dalla “Circolare 18 marzo 1966 n. 500.4/MSP/CP/643 (Linee guida per l’organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica)” approvate dal Ministero della Sanità, a identificare modalità di intervento utili a realizzare, tra le altre cose: facilità di accesso alle visite, in modo che un numero sempre maggiore di atleti possa essere sottoposto alla visita annuale, snellezza e rapidità nelle procedure, monitoraggio sistemico regionale, ed in prospettiva nazionale, dei soggetti abilitati alla pratica sportiva agonistica suddivisi per tipologia di sport, per età e sesso.

Ciò premesso, il disegno di legge posto all’attenzione del Consiglio provinciale di Trento mira ad un intervento normativo che non esaurisce il suo campo di azione nella regolamentazione delle modalità di accesso alle visite di idoneità sportiva agonistica e non agonistica, ma che faccia risaltare l’autonomia della medicina dello sport tra le specialità mediche dell’area preventiva e sociale, nonché la multidisciplinarietà dell’azione dello specialista in medicina dello sport.

L’articolo uno del disegno di legge, dopo aver ribadito che nel rispetto della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 la Provincia assicura la tutela sanitaria dell’attività sportiva e motoria in tutti i suoi aspetti e promuove l’educazione sanitaria relativa all’attività sportiva quale strumento d’idoneo sviluppo psico-fisico, di miglioramento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, ricorda che tali interventi vengono svolti secondo anche quanto previsto dalla legge provinciale sullo sport 2016 e le disposizioni normative richiamate in quest’ultima.

L’articolo due, successivamente all’elencazione delle attività che costituiscono la tutela sanitaria delle attività sportive (interventi di educazione sanitaria, accertamenti, certificazioni di idoneità generiche e specifiche, prescrizione di esercizio fisico mirato e individualizzato, assistenza medica alle gare, prevenzione e contrasto all’uso di doping nella pratica sportiva a ogni livello, attività di formazione e aggiornamento in materia di medicina, alimentazione e fisiologia dello sport ecc.), sancisce come tali interventi vengano realizzati, nell’ambito delle rispettive competenze, dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) attraverso i propri medici specialisti in medicina dello sport, dai medici specialisti in medicina autorizzati dalla Provincia presso i propri studi o ambulatori medici o dai medici specialisti in medicina presso le strutture private autorizzate, dalle istituzioni scolastiche, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla Federazione medico-sportiva italiana (FMSI), nonché dalle organizzazioni sportive in base a quanto previsto dal disegno di legge.

L’articolo tre della novella legislativa elenca i soggetti destinatari degli interventi di tutela sanitaria dell’attività sportiva, non limitandosi ai soli residenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento e agli studenti di ogni ordine e grado, ma estendendo ragionevolmente, attraverso quello che si ritiene essere un importante intervento nell’ambito delle politiche inclusive, il campo di azione nei confronti di tutti coloro che praticano attività motoria e sportiva in qualsiasi forma (dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica) e a qualsivoglia livello (non agonistico, ludico-motorio o ricreativo), ai partecipanti alle fasi nazionali dei giochi della gioventù, a coloro che necessitino di specifiche valutazioni per la riammissione allo svolgimento di attività ludico-motoria o sportiva, a chi necessiti di una specifica definizione dell’intensità di esercizio fisico, nonché al personale tecnico-sportivo e agli ufficiali di gara.

L’articolo quattro, invece, elenca le funzioni riservate alla Provincia autonoma di Trento in attuazione della normativa in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva e motoria, ribadendo come a tale Istituzione spetti: la definizione e l’erogazione degli interventi di tutela sanitaria affinché essa venga resa effettiva sul territorio di competenza attraverso il coinvolgimento dei diversi settori e soggetti competenti; l’autorizzazione all’attività di accertamento e certificazione dell’idoneità alla pratica sportiva da parte di soggetti privati, compresa l’attività di vigilanza in ordine ai requisiti richiesti; l’istituzione di un apposito elenco dei soggetti privati autorizzati alla certificazione di idoneità agonistica e delle strutture private di medicina dello sport; la nomina di una commissione provinciale d’appello per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica dell’attività sportiva agonistica (secondo quanto previsto dal successivo art. 10); il costante aggiornamento professionale del personale dell’APSS attraverso la collaborazione con Enti educativi e formativi, Federazioni e Ordini professionali; l’istituzione del libretto sanitario dell’atleta e di un registro informatico provinciale, in cui registrare i giudizi relativi all’idoneità/inidoneità alla pratica sportiva agonistica; la promozione e il coordinamento, attraverso il coinvolgimento dei professionisti sanitari, nonché dei docenti sanitari della scuola dello sport del CONI, di azioni di educazione alla salute.

Nel secondo comma dell’articolo quattro si sancisce che gli atti programmatici emanati dalla Provincia autonoma di Trento, anche quando riferiti a singole parti del territorio provinciale, evidenziano le esigenze in ambito medico sportivo mediante una specifica ricognizione e valutazione del fabbisogno di ambulatori e di studi professionali di medicina dello sport secondo criteri di ottimale distribuzione sul territorio, anche con riferimento al riconoscimento di bisogni specifici. Tale previsione, favorisce lo sviluppo di un sistema di qualità che tenga conto sia delle peculiarità orografiche del Trentino, sia della distribuzione di risorse (pubbliche o private accreditate) sul territorio in modo da rendere la tutela della salute delle attività sportive definitivamente compiuta.

L’articolo cinque del disegno di legge ribadisce il ruolo fondamentale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari quale punto di riferimento nella definizione degli standard qualitativi delle prestazioni di medicina dello sport. E’ infatti da considerare che – oltre a progettare e erogare gli interventi di tutela sanitaria dell’attività sportiva e motoria attraverso le visite e gli accertamenti sanitari integrativi previsti per il conseguimento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica e non – essa si occupa di esercitare l’attività di controllo sulle strutture di medicina dello sport private accreditate al fine di garantire la qualità delle prestazioni sanitarie erogate anche al fine di garantire il corretto rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non. Oltre a ciò, individuando reti di professionisti consulenti per le specifiche branche specialistiche di interesse della medicina dello sport, contribuisce altresì a definire percorsi di gestione delle problematiche ortopediche e traumatologiche (infortuni muscolo-scheletrici) che rappresentano una delle prime cause di abbandono dell’attività fisica e sportiva e che rischiano, se trascurati, di divenire fonte di futura spesa per il sistema sanitario. Viene inoltre riaffermata l’importanza dell’attività di APSS nella promozione e attuazione di interventi di educazione sanitaria (anche in tema di sensibilizzazione e di informazione sul doping) e nell’assicurare la sorveglianza epidemiologica con riguardo alle cause di inidoneità agonistica attraverso la definizione di percorsi clinico diagnostici di qualità a supporto dell’attività di certificazione effettuata dallo specialista in medicina dello sport. Si prevede altresì che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari attui, con cadenza quinquennale, un’apposita ricognizione e valutazione dei bisogni specifici dei servizi di medicina dello sport al fine di garantire il continuo aggiornamento e miglioramento del sistema di tutela sanitaria delle attività sportive sul territorio, anche attraverso il coinvolgimento delle società sportive.

Con riferimento agli accertamenti sanitari e alle connesse certificazioni di idoneità per l’esercizio di attività sportiva, dopo un richiamo alla vigente normativa statale nell’ambito delle diverse classi di attività che si estende altresì a periodicità, soggetti per i quali la certificazione è obbligatoria o facoltativa e relativa durata, l’articolo sei del disegno di legge sancisce che la Giunta provinciale – sulla base dei criteri tecnici generali stabiliti dallo Stato – definisca la disciplina degli accertamenti e delle certificazioni previsti.

La novella legislativa ribadisce come l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica degli atleti disabili comporti un giudizio altamente individualizzato svolto in centri appositamente autorizzati dalla Provincia.

Nel campo dell’educazione sanitaria relativa all’attività sportiva, si prevede altresì l’emanazione – tramite deliberazione della Giunta provinciale – di linee guida, indirizzate a operatori di società sportive, atleti, istituzioni scolastiche e Università al fine di garantire la diffusione della conoscenza delle prestazioni garantite dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dai soggetti privati accreditati, con particolare riferimento alle modalità di richiesta, rilascio e conservazione dell’accertamento dell’idoneità alla pratica di attività sportiva e alla periodicità degli accertamenti in base alle diverse discipline sportive.

L’articolo sette, dedicato alla certificazione dell’idoneità all’attività sportiva agonistica, ricorda che essa può essere rilasciata esclusivamente da medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport o dell’attestato ministeriale previsto dall’articolo 8 della Legge n. 1099/1971 che siano: dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (o titolari di un rapporto di convenzione con essa); medici specialisti in medicina dello sport operanti presso gli ambulatori o studi privati, oppure operanti presso le strutture autorizzate quali centri di medicina dello sport.

Il comma 2 del sopracitato articolo si occupa di delineare le strutture presso le quali è possibile effettuare gli accertamenti e ottenere la certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica.

Successivamente si ricorda che l’autorizzazione alla certificazione viene rilasciata ai soggetti privati richiedenti, previa verifica di requisiti come il possesso della specializzazione o dell’attestato ministeriale poc’anzi citato da parte del medico chiamato a rilasciare la certificazione di idoneità o la disponibilità presso l’ambulatorio o lo studio professionale di adeguate attrezzature e dispositivi medici, in relazione alla specifica attività svolta.

L’ultimo comma dell’articolo istituisce l’elenco dei medici specialisti in medicina dello sport autorizzati all’erogazione delle prestazioni sanitarie in materia di accertamento e rilascio della certificazione dell’idoneità all’attività sportiva agonistica presso studi o ambulatori privati. Viene demandata all’emanazione di una deliberazione di Giunta provinciale la definizione dei requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione, nonché i requisiti strumentali, oltre naturalmente alle modalità di tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell’elenco. Tale innovazione vuole porsi in discontinuità con quanto attualmente previsto dalla delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2766/2003 che – al contrario di quanto avviene nelle altre Regioni italiane – non definisce requisiti minimi per la dotazione strumentale dello studio o ambulatorio di medicina dello sport, ma parla genericamente di strumentazione adeguata. Nel circolo virtuoso che si vuole innescare con la presente proposta legislativa, si evidenzia tuttavia come la complessità dell’intervento dello specialista in medicina dello sport al fine di tutelare la salute di chi pratica attività sportiva debba essere chiaramente certificata attraverso la definizione di standard di qualità per definire la struttura sanitaria in cui egli dichiara di operare.

L’articolo otto del disegno di legge riferendosi alla certificazione dell’idoneità all’attività sportiva non agonistica, sancisce che il rilascio della stessa sia effettuato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta – relativamente ai propri assistiti –, dal medico specialista in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.

Per quanto riguarda la realizzazione di strutture sanitarie abilitate al rilascio della certificazione e a esercitare le connesse attività sanitarie di accertamento, l’articolo nove del disegno di legge, dopo un richiamo alla legge provinciale sulla tutela della salute 2010 per quanto attiene ai requisiti generali per l’accreditamento, demanda ad un regolamento l’attuazione dell’articolo attraverso la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi in base ai quali le strutture di medicina dello sport autorizzate sono classificate in centri di medicina dello sport di primo, secondo e terzo livello, definendo gli accertamenti e le prestazioni sanitarie di competenza. La scelta di delegare ad un regolamento la classificazione delle strutture, oltre a garantire la massima flessibilità in relazione alle esigenze organizzative, permette una maggiore conoscibilità del sistema da parte del cittadino e dei professionisti sanitari. Si è optato invece per la definizione nello specifico delle caratteristiche proprie e dei servizi garantiti dalle strutture di terzo livello all’interno del secondo comma, alla luce del forte rilievo che esse assumono nell’ambito organizzativo dell’impianto normativo.

Il terzo comma prevede che i centri territoriali di medicina dello sport della Federazione Medico Sportiva Italiana possano essere autorizzati come centri di secondo livello.

Successivamente si prevede che con deliberazione della Giunta provinciale – previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale – siano definiti: modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione e per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento della stessa; modalità per la verifica periodica legata al possesso e al mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi generali e specifici, nonché casi per i quali è prevista la perdita dell’autorizzazione; requisiti e modalità delle strutture di medicina dello sport abilitate al rilascio della certificazione per l’iscrizione ad un apposito registro provinciale.

Viene inoltre stabilita la possibilità per i centri di secondo e terzo livello di chiedere l’accreditamento a livello provinciale.

Si prevede infine che nel caso di modificazioni o integrazioni della normativa statale in materia di indagini clinico-strumentali e relative metodiche previste per le diverse discipline sportive la Giunta provinciale stabilisca i termini entro i quali vada effettuato l’adeguamento della dotazione strumentale delle strutture.

L’articolo dieci della novella legislativa si riferisce alla possibilità per la Giunta provinciale di nominare una Commissione provinciale d’appello, deputata a esprimersi sugli eventuali ricorsi relativi a giudizi di inidoneità promossi dagli interessati entro trenta giorni dalla comunicazione, sancendone la composizione (membri effettivi e supplenti) e le modalità di selezione dei componenti. Si ipotizza altresì che la Commissione, in relazione ai singoli casi da esaminare, possa avvalersi di medici o di professionisti dell’esercizio fisico in grado di permettere di dirimere a qualsiasi titolo il dubbio d’idoneità, finanche a disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti presso strutture sanitarie pubbliche.

Successivamente, vengono definite le modalità attraverso le quali la Commissione giunge alla decisione definitiva, prevedendo la possibilità che l’interessato possa essere assistito (a proprie spese) da un medico di sua fiducia, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso; l’espressione della Commissiona viene in seguito inviata all’interessato, allo specialista che ha certificato la non idoneità e alla società/organizzazione sportiva o ente a cui l’interessato sia iscritto.

Infine, si stabilisce che ai componenti della Commissione spetti il solo rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

All’interno dell’articolo undici viene previsto che le società e le organizzazioni sportive subordinino il tesseramento e la partecipazione all’attività sportiva dei propri iscritti agli accertamenti e alle certificazioni previsti dalla legge, ribadendo la necessità di una collaborazione tra il mondo dell’associazionismo sportivo e le strutture sanitarie pubbliche e private, al fine di garantire la programmazione delle visite di idoneità agonistica, la conservazione dei certificati e la verifica delle relative scadenze. Si prevede altresì che le società e le organizzazioni sportive non possano accettare certificati rilasciati da strutture e professionisti diversi da quelli specificati nel testo del disegno di legge oppure qualora non rechino il numero di autorizzazione provinciale.

Con riferimento alle manifestazioni sportive che a qualsiasi livello vengono svolte sul territorio provinciale, si prevede che l’organizzatore dell’iniziativa sia tenuto ad assicurare – a proprie spese – per tutti i partecipanti, un idoneo servizio di assistenza medica e di pronto soccorso.

L’articolo dodici istituisce il libretto sanitario a uso medico sportivo, quale documento valido per dieci anni che viene consegnato all’interessato dallo specialista in medicina dello sport al momento della prima visita e aggiornato nelle successive visite. Tale documento, oltre alle generalità dell’interessato, conterrà dati relativi alla carriera dell’atleta e agli esiti degli accertamenti effettuati dagli specialisti di medicina sportiva.

L’articolo tredici del disegno di legge istituisce invece il registro informatico delle idoneità sportive, all’interno del quale i medici certificatori sono chiamati a registrare le idoneità sportive riconosciute, verificando i dati dell’utente e valutando eventuali motivazioni ostative. Tale strumento consentirebbe agli ufficiali di gara, nonché agli incaricati di federazioni ed enti di promozione sportiva, la visualizzazione dei dati anagrafici degli sportivi con certificazione in corso di validità unitamente all’indicazione dell’idoneità ad una o più discipline sportive, con connessa data di scadenza. Tale strumento, che può sostituire il libretto sportivo previsto dall’articolo precedente e integrare il fascicolo sanitario elettronico, è quindi funzionale nono solo ai fini della tutela della salute dell’atleta, ma anche all’esonero da eventuali responsabilità nei confronti del Presidente dell’associazione sportiva.

All’interno dell’articolo quattordici si prevede l’istituzione di un Comitato tecnico consultivo per la medicina dello sport, del mandato di cinque anni, con funzioni tecnico-consultive in materia di corretta osservanza delle procedure inerenti alle visite e al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica. Esso, inoltre, sarà chiamato a coadiuvare l’APSS nella definizione del fabbisogno per quanto attiene al servizio di medicina specialistica convenzionata. L’articolo stabilisce che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e che ai componenti spetta solo il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

L’articolo quindici del disegno di legge istituisce l’osservatorio epidemiologico provinciale informatizzato per la medicina dello sport che provvede all’analisi e raccolta dei dati concernenti le patologie che precludono l’esercizio dell’attività sportiva agonistica o che da questo conseguono; valuta gli aspetti specifici della materia, con particolare riferimento alle cause di sospensione dell’attività sportiva, alle cause di non idoneità, alla prevalenza di determinate patologie nei soggetti che praticano attività sportiva e motoria. Si prevede altresì che i dati raccolti, vengano elaborati e resi pubblici annualmente dalla Provincia.

L’articolo sedici stabilisce la gratuità delle prestazioni per gli accertamenti sanitari relativi all’idoneità sportiva, compresi quelli di revisione, nei limiti in cui lo sono per la generalità dei cittadini ai sensi della normativa in vigore. Si prevede un’eccezione per quanto riguarda le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli antidoping che non vengano disposti d’ufficio, i quali sono a carico dell’ente organizzatore della competizione sportiva.

L’articolo diciassette prevede che la Provincia autonoma di Trento, anche per mezzo dei propri enti strumentali, sia l’Istituzione autorizzata al trattamento dei dati dei soggetti coinvolti dagli interventi, nel rispetto delle sue competenze e funzioni istituzionali, potendo avvalersi – nello svolgimento di questa funzione – di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione sanciti dalla normativa europea.

Si stabilisce inoltre che il trattamento di categorie particolari di dati, quali quelli relativi allo stato di salute degli sportivi, avviene nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 sexies del D.lgs. n. 196/2003. Tale regolamento individua altresì la tipologia di dati suscettibili di trattamento, le operazioni eseguibili, le idonee misure di sicurezza adottate ai sensi della normativa europea vigente (anche in relazione all’esito della preventiva valutazione d’impatto richiesta) e le garanzie da accordare agli interessati.

L’ultimo comma dell’articolo diciassette sancisce che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, i medici specialisti in medicina dello sport autorizzati dalla provincia presso i propri studi o ambulatori medici,i medici specialisti in medicina dello sport presso le strutture private autorizzate, le istituzioni scolasti, il CONI, la FMSI, nonché le organizzazioni sportive – in quanto soggetti coinvolti o incaricati dello svolgimento dei servizi di interesse generale dal presente disegno di legge – siano responsabili del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.

All’articolo diciotto la proposta normativa effettua le seguenti abrogazioni di disposizioni che non trovano più applicazione, in quanto desuete o in conseguenza delle disposizioni precedenti. Nello specifico:

– lettera a): si abroga il capo III del titolo I della legge provinciale 29 agosto 1983 n. 29 in quanto le disposizioni in esso contenute sono superate dalle proposte contenute all’interno degli articoli precedenti;

– lettera b): si abroga l’articolo 46 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, in quanto la novella legislativa, operante un riordino della materia, propone all’interno di un unico testo di legge anche le disposizioni relative alla Commissione provinciale di appello deputata a esprimersi sugli eventuali ricorsi relativi a giudizi di inidoneità promossi dagli interessati (art. 10 del presente disegno di legge);

– lettera c): si abroga la lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 e l’articolo 53 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23, le funzioni in esse previste trovano nuova collocazione ai sensi delle disposizioni del Capo II del presente disegno di legge;

– lettera d): conseguentemente all’eliminazione dell’art. 53 della l.p. 23/1991, si rende necessaria l’abrogazione dell’articolo 10 della l.p. 19 febbraio 1993, n. 5.

Il comma due del presente articolo prevede che fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo e delle disposizioni a carattere generali previsti dal presente disegno di legge, si continui ad applicare, in quanto compatibili, la normativa previgente relativa alle corrispondenti disposizioni.

L’articolo diciannove del disegno di legge dispone le variazioni di bilancio provinciale per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, necessarie per fornire copertura ai rimborsi dei componenti della Commissione provinciale di appello e del Comitato tecnico consultivo per la medicina dello sport. Si prevede che per gli anni successivi, alla quantificazione degli oneri si provveda con i relativi bilanci provinciali.

Infine, si stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle restanti disposizioni del disegno di legge provveda l’Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Cons. Claudio Cia – Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

L’articolo sull’edizione n. 287 di  “Consiglio provinciale cronache”, il giornale del Consiglio della Provincia autonoma di Trento:

Esito dell'iniziativa

 

Relazione illustrativa del Disegno di legge n. 186/XVI, depositato presso il Consiglio provinciale di Trento il 26.09.2023.

 

Segui l’iter del Disegno di legge sul sito del Consiglio provinciale:

Ddl n. 186/XVI

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