Relazione illustrativa
La presente proposta legislativa mira a introdurre alcune modifiche nella legge che disciplina l’elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Le modifiche di cui si tratta riguardano i profili di eleggibilità/ineleggibilità con riferimento a chi ricopre cariche amministrative nell’ambito degli enti locali – Comuni e Comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i. – e si propongono di favorire il conseguimento di obiettivi che fanno capo a finalità di carattere generale, ritenute meritevoli di tutela legislativa.
Nello specifico, ci si propone di riequilibrare esigenze di garantire stabilità amministrativa, di prevedere l’assunzione di un adeguato grado di “rischio” per coloro che, già titolari di incarichi amministrativi, ambiscono a ricoprire cariche di livello più elevato, di limitare incisivamente l’esercizio di una funzione istituzionale per il perseguimento di ancorché legittimi obiettivi di carattere elettorale. L’ampliamento della platea dei sindaci eleggibili senza essere costretti a dimettersi preventivamente dal loro incarico si propone anche di facilitare la formazione di un’assemblea legislativa provinciale che, venuta meno in larga misura la capacità dei partiti di selezionare una classe dirigente culturalmente e amministrativamente preparata, possa contare in misura più ampia rispetto ad oggi su consiglieri in grado di esibire un significativo curriculum amministrativo e di accrescere in termini di concretezza, efficacia e corretta valutazione delle priorità l’attività del Consiglio provinciale.
Il lavoro di analisi e valutazione del testo vigente della legge elettorale provinciale ha portato alla formulazione di un articolato breve, proprio perché non mirato a modifiche di impianto dell’attuale testo normativo, bensì finalizzato a introdurre in modo selettivo quelle modifiche che consentano, in termini di “efficienza legislativa”, di conseguire i risultati sopra illustrati.
L’articolo 1, comma 1, lettera a), modifica la soglia dei residenti in un comune, al di sopra della quale il sindaco è ineleggibile alle cariche di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale. La soglia viene portata da 5.000 a 15.000 abitanti. In sostanza, si prevede che solamente i sindaci dei centri maggiori – in provincia sono 5 i comuni ad avere più di 15.000 abitanti – si debbano necessariamente dimettere per candidarsi alle elezioni provinciali. Non si ritiene, infatti, che al di sotto di tale soglia la condizione di favore in termini di potenziale elettorale da parte di un primo cittadino sia tale da doverlo costringere per legge alle preventive dimissioni, con la conseguente automatica decadenza dell’amministrazione comunale in carica, che interrompe un mandato amministrativo conferito dai cittadini e svolto solo parzialmente, a prescindere dal risultato elettorale del sindaco dimissionario.
Dal punto di vista del sindaco che si candida a ricoprire una carica a livello provinciale, appare equo che il rischio di ritrovarsi privo di qualunque ruolo, in caso di obbligo di dimissioni preventive e di successiva mancata elezione alle consultazioni provinciali, sia riservato ai sindaci dei comuni più popolosi, i quali possono contare – sulla carta – su una base di consenso maggiore di quelli dei comuni minori.
L’articolo 1, comma 1, lettera b), prevede che la soglia dei 15.000 abitanti valga anche, in modo analogo, per i presidenti delle comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i.., con riferimento alla popolazione delle comunità medesime. Anche per quanto riguarda i presidenti delle comunità si ricorre ad una norma analoga a quella per i sindaci, considerando che, da un lato, i primi cittadini di comuni che superano i 15.000 abitanti, dall’altro, i presidenti delle comunità con oltre 15.000 abitanti, partano da una base elettorale potenziale ampia, a fronte della quale è corretto chiedere loro di dimettersi preventivamente se intendono candidarsi a ricoprire ruoli politico-amministrativi a livello provinciale. Viceversa, al di sotto di tale soglia le condizioni di maggior favore per chi già ricopre incarichi politico-amministrativo risultano tendenzialmente meno rilevanti, così da poter prevedere che, in caso di mancata elezione a livello provinciale, essi possano proseguire nel loro mandato, assicurando la continuità amministrativa.
Disegno di legge
Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE)
Art. 1
Modificazioni dell’articolo 15 della legge elettorale provinciale in materia di cause d’ineleggibilità
1) Alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell’articolo 15, alla lettera c), le parole “superiore ai 5.000 abitanti” sono sostituite con le parole “superiore ai 15.000 abitanti”;
b) al primo comma dell’articolo 15, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: c bis) i presidenti delle comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i., con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.