Mercatini degli hobbisti: perchè penalizzare una realtà culturalmente e socialmente significativa?

Il D. Lgs. 114/98 (c.d. “Decreto Bersani”) ha riformato la disciplina relativa al settore del commercio. Per espressa previsione dell’art. 4 comma 2 lettera h del testo normativo, i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale in esso contenute non trovano applicazione nei confronti di “chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo”. La ratio di tale esenzione appare quella di promuovere una ragionata liberalizzazione delle attività riconducibili all’hobbismo, caratterizzate dalla manualità creativa e dall’ingegno degli autori, ai quali viene riconosciuta la possibilità di mettere in vendita i propri manufatti in appositi spazi e contesti, senza che per ciò si configuri un’attività commerciale riconducibile all’applicazione dell’IVA.

Nell’ambito della propria potestà legislativa concorrente in materia di commercio, la Provincia autonoma di Trento ha legiferato e la legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 reca la Discplina dell’attività commerciale in provincia di Trento. In tale provvedimento (citato come Legge provinciale 2010 sul commercio), è stato introdotto, con la legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1, l’art. 20 ter (Hobbisti), che contraddice sostanzialmente lo spirito del Decreto Bersani, perché introduce una disciplina dettagliata del fenomeno dell’hobbismo, esplicitando che non è considerato hobbista “chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo”, mentre lo sono “coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, non appartenenti al settore alimentare, su aree pubbliche o in spazi dedicati”.

Tale disposizione normativa penalizza il settore dell’hobbismo in provincia di Trento, poiché applica agli hobbisti una norma analoga a quella che, altrove, viene applicata a chi partecipa ai mercatini dell’usato, nei quali – evidentemente – non vi è la previsione di mettere in vendita merci e prodotti frutto della manualità e della creatività di chi li propone.

Se appare comprensibile che i partecipanti ai mercatini dell’usato siano soggetti ad alcune limitazioni intermini di numero di uscite, dettate dal fatto che è presumibile che la disponibilità di oggetti usati non sia infinita, tale limite appare ingiustificato nel caso di hobbisti, che espongono oggetti frutto della loro creatività e del loro ingegno.

L’art. 20 ter della legge provinciale 22 aprile 2014 prevede che il tesserino necessario per autorizzare attività di vendita da parte degli hobbisti è rilasciato per non più di una volta ogni due anni per nucleo familiare. Ciò penalizza quelle situazioni nelle quali all’interno del nucleo familiare ci siano più componenti che nutrono una passione, una manualità e una creatività tale da far loro produrre oggetti in modo hobbistico. A tale declinazione della norma nazionale nel nostro contesto provinciale si aggiunge anche l’ipotizzata apposizione di un numero massimo di uscite da parte dell’hobbista, previsione che – come sopra ricordato –li accomunerà, impropriamente, ai venditori dell’usato.

Altro elemento critico, riguarda il fatto che, all’interno dei mercatini, si introducono anche artigiani e/o artisti non riconducibili all’hobbismo, che svolgono attività commerciale con partita IVA, i quali si giovano delle carenze nei controlli da parte dei soggetti che vi sono tenuti secondo le norme vigenti.

Considerando la preoccupazione manifestata dall’Associazione Hobbisti Trentini e condividendone la naturae il merito, si interroga la Giunta provinciale per sapere:

  1. se condivide il fatto che gli hobbisti non possano essere assimilati ai partecipanti ai mercatini dell’usato, e pertanto sia necessaria una diversa e specifica regolamentazione per i loro mercatini;
  2. perché non si sia percorsa la strada tracciata dal “Decreto Bersani”, con la possibilità di ricondurre le attività hobbistiche a quelle descritte dall’art. 4 comma 2 lettera h del D. Lgs. 114/98;
  3. se non si intendano prevedere, in vista della definizione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’art. 20 ter comma 5 della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17, modalità di rilascio del tesserino identificativo che non penalizzino le famiglie con più hobbisti e che non limitino ad un numero prestabilito di presenze le opportunità degli hobbisti in occasioni di mercatini ad essi dedicatio che ne prevedano la partecipazione;
  4. se e come intenda attivarsi per rafforzare e rendere efficaci i controlli in occasione dei mercatini degli hobbisti, in modo da prevenire, ed eventualmente sanzionare, gli eventuali abusi da parte di chi svolge attività commerciale in regime di IVA.

Esito dell'iniziativa

 

Interrogazione depositata il 9 febbraio 2015. Risposta ricevuta il 23 marzo 2015.

 

Leggi la risposta in allegato: Interrogazione n. 1303 – Regolamentazione dei mercati riservati agli hobbisti

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