“Modificazioni dell’articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010: promozione e valorizzazione dei mercatini hobbistici nei piccoli comuni del trentino”
Relazione al disegno di legge:
Negli ultimi tempi i media locali hanno più volte dedicato appositi servizi giornalistici alla crisi dei mercatini dell’usato che storicamente animavano il territorio trentino, specialmente quello dei piccoli comuni. Si parla chiaramente di un ridimensionamento, se non addirittura della scomparsa, di alcuni mercatini hobbistici che da tempo immemore caratterizzavano i centri storici dei comuni trentini (ad esempio si citano Pergine, Lavis, ecc…). Le ragioni di tale “crisi” sono sicuramente ascrivibili all’eccessiva rigidità delle previsioni normative provinciali in tema di mercatini hobbistici, vale a dire la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (in particolare l’art. 20 ter) ed il corrispondente regolamento di esecuzione (in particolare l’art. 20 bis).
In particolare, il risicato numero di partecipazioni annue consentite dalla normativa provinciale (massimo 10 mercati l’anno) ha indotto gran parte degli hobbisti a disertare i piccoli mercatini locali per concentrare la propria partecipazione sul mercato maggiormente redditizio (in ragione del più elevato numero di avventori/frequentatori), vale a dire quello che si tiene nella città capoluogo.
Questo comportamento degli hobbisti, condizionato se non provocato dalla normativa provinciale, ha di fatto ridotto il numero delle bancarelle nei piccoli mercatini locali, con la conseguenza di ridurre progressivamente l’interesse degli avventori (turisti e locali), ed infine privare le località minori di un importante momento di vivacizzazione del territorio, che specie nei periodi di minor flusso turistico, rappresentava un’originale attrattiva oltreché un’occasione di integrazione di reddito per gli hobbisti stessi.
La situazione richiede quindi un intervento deciso che, a parere del proponente, deve considerare la diversa attrattiva rappresentata dal “grande” mercato della città di Trento rispetto ai “piccoli” mercatini locali, forse meno affascinati in termini economici, ma proprio per questo meritevoli di maggior attenzione e considerazione.
Da questa considerazione parte la proposta principale del presente disegno di legge, ovvero quella di “differenziare” il numero di partecipazioni annue consentite, lasciando per la sola città di Trento il numero di 10 partecipazioni annue (attualmente previsto dalla normativa provinciale), e prevedendo un ulteriore numero di 20 partecipazioni annue da “spendersi” nei mercatini locali allestiti nei piccoli comuni.
Il presente disegno di legge coglie inoltre l’occasione per legiferare alcune previsioni in parte contenute nel regolamento di esecuzione: è il caso del divieto di far sostituire da altri soggetti l’hobbista nell’esercizio dell’attività di vendita. In coerenza con tale norma (già contenuta nell’art. 20 bis del regolamento di esecuzione della legge provinciale sul commercio), è stata prevista la possibilità di rilascio dell’apposito tesserino identificativo al singolo individuo. Infine, si è voluto introdurre in legge il valore massimo del singolo prodotto posto in vendita (che rimane quello attualmente vigente in base al citato regolamento, pari a 200 euro), nonché il valore complessivo della merce esposta, che viene aumentato a 2.000 euro per consentire agli hobbisti di esporre un adeguato numero di “pezzi” senza rischiare di incorrere in spiacevoli sanzioni amministrative. Oggi alcune bancarelle sembrano infatti “spoglie” proprio per l’esigenza di contenere la merce esposta nel valore massimo consentito dalla normativa provinciale.
Si confida nel fatto che il Consiglio comprenderà la bontà di tale proposta, che ambisce a rappresentare una mediazione tra le legittime aspirazioni degli hobbisti e le altrettanto legittime richieste di “controllo” e “regolamentazione” che provengono dal mondo imprenditoriale. Senza dimenticare l’importante ruolo rivestito dai mercatini nell’animazione, non solo turistica, del nostro meraviglioso territorio trentino.
Testo del disegno di legge:
Modificazioni dell’articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010: promozione e valorizzazione dei mercatini hobbistici nei piccoli comuni del Trentino.
Art. 1
Modificazione dell’articolo 20 ter della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)
- Il comma 3 dell’articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituito dal seguente:
“3. Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta ogni due anni per singolo individuo; non è cedibile o trasferibile; è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino di ogni hobbista è vidimato con timbro e data, in uno degli appositi spazi, dal comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica.
L’hobbista non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività di vendita”.
Art. 2
Integrazione dell’articolo 20 ter della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)
- Dopo il comma 4 dell’articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:
“4 bis. La vendita in forma hobbistica è consentita per un massimo di dieci giornate l’anno nella città capoluogo, e per un numero massimo di venti giornate l’anno negli altri comuni. La partecipazione a mercati, sagre, fiere e manifestazioni della durata di due giorni, purchè consecutivi, equivale ad una sola giornata.
Il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 2.000 euro e il valore del singolo prodotto non può essere superiore a 200 euro”.