Considerato che, la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 344 dd 13 marzo 2020 ha adottato – in considerazione dell’emergenza di sanità pubblica internazionale e della necessaria tutela della salute dell’utenza più fragile – forme di semplificazione amministrativa e procedurale riguardante gli accertamenti tecnici fatti dall’Unità operativa di Medicina legale APSS, in relazione a tutte le forme di disabilità, che attengano sia alle prestazioni assistenziali che ai successivi benefici economici.
Ha pertanto deliberato:
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa (della delibera) ed in via eccezionale, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, a sospendere per il periodo di 90 giorni le visite mediche di accertamento della disabilità, indipendentemente dall’età anagrafica della persona;
2. di autorizzare in via eccezionale e per lo stesso periodo di 90 giorni, gli organi tecnici dell’Unità operativa di Medicina legale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ad accertare la situazione di disabilità nei casi in cui la documentazione allegata alla singola domanda e quella eventualmente reperibile negli archivi informatici aziendali indichino in maniera evidente l’esistenza del diritto della persona ad ottenere i benefici economici, assistenziali e socio-sanitari previsti dalla legislazione vigente.
Il periodo di 90 giorni è stato prorogato fino alla fine dello stato pandemico (tutt’ora in vigore).
Visto che, a seguito della succitata delibera, chi necessita di tale visita presso la Medicina Legale finalizzata a stabilire il grado di invalidità e a verificare la sussistenza dei requisiti necessari a ottenere l’Assegno di Accompagnamento, si vede definire il proprio grado di invalidità tramite una visita documentale e non in presenza. Quindi il grado di invalidità non viene accertato a seguito di un esame obiettivo del paziente, ma il medico legale si basa solamente sulla documentazione presentata a corredo della domanda. A seguito della valutazione e a distanza di mesi – anche in periodo pre Covid i tempi di attesa per la visita erano gli stessi – al richiedente viene recapitato il certificato della Medicina Legale che attesta il grado di invalidità (e l’idoneità per l’accesso ai presidi sanitari gratuiti). Spesso nel documento viene anche determinata e dichiarata la mancata necessità di “continuità assistenziale” e quindi il mancato riconoscimento dell’Assegno di Accompagnamento, disattendendo nei fatti quelle che invece erano le originarie indicazioni pervenute da parte del Medico richiedente. E’ incomprensibile come in un certificato che ha valore legale venga negata la necessità di una continuità assistenziale del paziente in assenza di una visita in presenza.
Valutato inoltre che, i pazienti che chiedono il riconoscimento dell’invalidità sono sì persone affette da patologie croniche o in condizioni delicate, ma alla data odierna risultano, per la grande maggioranza, sottoposti alla vaccinazione e quindi, se convocati con le dovute procedure di contenimento per la propria incolumità, possono essere visitati in presenza.
Tutto ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale
- a far sì che le visite medico legali per accertare la non autosufficienza avvengano in presenza adottando tutte procedure di contenimento per la sicurezza dei pazienti;
- a riconvocare i pazienti per una visita in presenza al fine di accertare il loro reale stato psicofisico.
Cons. Claudio Cia
Cons. Alessia Ambrosi
Cons. Katia Rossato
L’articolo sul quotidiano “l’Adige” del 19 marzo 2021:
L’articolo sul quotidiano “l’Adige” del 24 marzo 2021: