Ascoltando alcuni degli interventi in aula in merito all’art. 15 della legge collegata, non ho potuto fare a meno di notare alcune contraddizioni. In alcuni interventi si afferma che non si intende “in alcun modo estendere la responsabilità penale e la condanna del soggetto ritenuto colpevole dei reati ascritti agli altri membri del nucleo familiare”, tuttavia – immediatamente dopo – pare si affermi esattamente il contrario, quando si afferma che “i soggetti interessati” dovrebbero rispondere comunque in quanto “resi edotti preventivamente all’eventuale commissione del reato, trattandosi di applicazione non retroattiva della norma”. Mi sembra inoltre corretto far notare come alcuni esempi proposti non siano pertinenti e che la citazione di un illustre giurista come il Carnelutti mal si presti a sostenere delle tesi che appaiono paradossali.
Limitandomi a prendere in considerazione il tema dell’obbligazione solidale di tutti coloro che convivono con l’assegnatario dell’alloggio in questione, credo sia necessario evidenziare la tremenda confusione compiuta fra obbligazioni solidali e il caso di responsabilità oggettiva che si vorrebbe introdurre con l’art. 15. Esemplificando: tutti coloro che convivono in un appartamento ITEA, anche se non titolari del rapporto contrattuale, fruiscono dell’immobile congiuntamente al titolare. La legge stabilisce pertanto il criterio di “solidarietà passiva”, il quale prevede che tutti i fruitori siano obbligati e ritenuti debitori di ITEA. A rigore è pertanto vero che, coloro che risiedono nell’appartamento e non sono assegnatari, non sono debitori; tuttavia, poiché senza ombra di dubbio essi godono del bene messo a disposizione dal creditore, la legge li parifica ai debitori secondo un criterio difficilmente contestabile e radicato nella natura stessa delle cose. È infatti necessario notare che la posizione giuridica di chi fruisce l’immobile è diversa, e al contempo molto simile, a quella del firmatario del contratto.
Il concetto di solidarietà passiva tutela innanzitutto il creditore (ITEA), il quale deve poter soddisfare il proprio credito rivolgendosi anche ai soggetti che, pur non essendo il locatario, godono, esattamente come quest’ultimo, della disponibilità dell’alloggio. Appare quindi netta la cesura tra responsabilità oggettiva e solidarietà passiva. Se nel caso della solidarietà passiva vi è un’immediata e tangibile correlazione tra ciò che i residenti pagano e la fruizione del beneficio (rapporto dare e avere), nel caso invece della responsabilità oggettiva che si vorrebbe introdurre con l’art. 15 i residenti sarebbero chiamati a rispondere ciecamente e indiscriminatamente per colpe che possono anche essere totalmente ed esclusivamente altrui.
La proposta che viene dal sottoscritto – tramite l’emendamento da me depositato – avrebbe il merito di conciliare esigenze di carattere giuridiche e sociali con la tutela di ITEA e degli altri inquilini. Ciò in virtù del fatto che il mio emendamento sovvertirebbe il criterio ordinario per cui è l’accusa a dover dimostrare la colpa o il dolo dell’incolpato. In questo caso l’istituto partirebbe straordinariamente avvantaggiato: spetterebbe infatti ai conviventi stessi dimostrare di non essere responsabili di condotte, quantomeno omissive, e non ad ITEA comprovare la loro colpevolezza, dimostrando l’esistenza di collusione di forme di collusione tra i componenti del nucleo familiare, ecc…
Senza la necessità di scomodare un nome dal pantheon degli illustri giuristi italiani, ricordo che la dottrina, in simili casi in cui la prova posta a carico dell’incolpato sia oggettivamente difficile a fornirsi, ritiene che ci si trovi al confine con la responsabilità oggettiva, senza però sconfinare in un criterio di imputazione oggettiva pura (come vorrebbe invece l’attuale formulazione dell’art. 15). Concludendo, ci tengo a sottolineare il fatto che, anche se attualmente mancano pronunce della Corte Costituzionale su casi limite – come quello dell’art. 15 –, chiunque dovrebbe riconoscere che la proposta normativa criticata ed emendata, oltre ad essere platealmente ingiusta è ad altissimo rischio di incostituzionalità (cosa che la nostra Autonomia non può di certo permettersi).
Cons. Claudio Cia