Ricorso di Claudio Cia contro la “censura” dell’IPASVI di Luisa Zappini: tra violazioni di norme ed eccesso di potere

ONOREVOLE COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

 

RICORSO

Proposto da: CONSIGLIERE REGIONALE/PROVINCIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, CLAUDIO CIA, 

CONTRO

COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI VIGILATRICI D’INFANZIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO – IPASVI, in persona del Presidente pro tempore dottoressa Luisa Zappini,

PER L’ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI NULLITA’ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE “CENSURA” DI CUI AL VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 198/2016 PROT. N. 2769/III/IV PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 1/2016 DI DATA 5 OTTOBRE 2016, NOTIFICATO IL 23.11.2016, NONCHE’ DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI.

 

FATTO:

Il Signor Claudio Cia è infermiere iscritto al collegio IPASVI di Trento, ma riveste, dal dicembre 2014, la carica di Consigliere Regionale /Provinciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il Consiglio Regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, così come previsto dall’articolo 25 dello Statuto Speciale di Autonomia di cui al DPR n. 670 del 1972.

E’ principio assodato e non discutibile che, ai sensi dell’art. 48 bis, secondo comma, del precitato Statuto Speciale di Autonomia, I membri del Consiglio Provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.”

 

1. Il Consigliere Provinciale, odierno ricorrente, nello svolgimento delle sue funzioni consigliari e quindi istituzionali, ha presentato l’interrogazione n. 2860/XV dd. 21.03.2016, riguardante: “Criticità nell’assistenza sanitaria presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Chiara”. (DOC. 1).

 

2. In data 16.05.2016 la Presidente del Collegio IPASVI di Trento dott.ssa Luisa Zappini, con nota prot. n. 1748/III/I, ha comunicato al Consigliere Claudio Cia, l’avviso di avvio della fase istruttoria di un procedimento disciplinare relativamente, così si legge: “ad un articolo uscito sui Quotidiani locali domenica 30 marzo 2016 e ad un filmato postato su You Tube in data 23 marzo 2016, ove emergono diverse riflessioni che mettono in discussione la professionalità degli infermieri che operavano nel servizio di pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento(DOC 2).

 

3. All’interrogazione, ha dato risposta la Giunta Provinciale in data 20.05.2016 (DOC 3).

 

4. In data 24.05.2016 il Consigliere Claudio Cia ha inviato risposta alla nota prot. 1748/III/I del 16.5.2016 della Presidente del Collegio IPASVI di Trento (DOC 4), indirizzandola, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Provinciale di Trento signor Bruno Dorigatti; nella lettera evidenziava di avere presentato l’interrogazione n. 2860/2016, ai sensi dell’art. 151 del Regolamento Interno del Consiglio Provinciale, al fine di acquisire elementi in ordine ai disservizi lamentati e quindi nell’esercizio dell’attività di sindacato ispettivo, da porsi in diretta connessione con il munus consiliare.

 

5. In data 23.11.2016, con nota Racc. A/R prot. 2786/III/4, la Presidente del Collegio IPASVI comunicava (DOC 5) al Consigliere l’inflizione della sanzione disciplinare della censura, di cui alla Delibera del Collegio IPASVI n. 198 dd. 5.10.2016, comminata “quale dichiarazione di biasimo per la mancanza dimostrata nel recepire, applicare e rispettare le norme etico-deontologiche che guidano l’agire professionale dell’infermiere e le azioni assistenziali“. La nota Raccomandata A/R prot. 2786/III/4 veniva ritirata dal Consigliere in data 14.12.2016 (DOC. 5).

 

6. Il Consigliere Cia, con nota dd. 21.12.2016 (prot. Consiglio Provinciale dd. 22.12.2016 n. 50202/A) (DOC. 6) indirizzata al Presidente del Consiglio provinciale sig. Bruno Dorigatti e per conoscenza alla Federazione Nazionale del Collegio Ipasvi e alla dottoressa Luisa Zappini Presidente del locale collegio Ipasvi, informava il Presidente dell’Assemblea Legislativa, del provvedimento disciplinare inflittogli su iniziativa della dott.ssa Luisa Zappini, che rivestiva, come riveste oggi, anche il ruolo di Dirigente della Struttura della Provincia Autonoma, denominata “Servizio Centrale Unico di Emergenza”, ma anche un ruolo emergente, a livello locale, del partito UPT (Unione per il Trentino); e chiedeva al Presidente medesimo, “quale Garante dell’Assemblea legislativa, di evidenziare alla dott.ssa Zappini l’obbligo indifferibile di revocare immediatamente [il] provvedimento, in quanto non fondato, illegittimo… ed inoltre gravemente lesivo delle… funzioni politico-istituzionali [di un consigliere]“.

 

7. Il Presidente del Consiglio Provinciale, con nota dd. 28.12.2016 (prot. n. 50451/P) (DOC 7), indirizzata al Consigliere Claudio Cia e alla dott.ssa Luisa Zappini, nella sua veste di Presidente del Locale Collegio IPASVI, ribadiva che: “L’intervento ispettivo, che ha dato origine alle denunce e alla censura, si è estrinsecato nella presentazione dell’interrogazione n. 2860/2016. Questo rappresenta un atto tipico della funzione di consigliere provinciale e in particolare rientra fra gli atti della funzione di controllo e di indirizzo politico: funzione che, riconosciuta e garantita a tutti i consiglieri eletti, si esplica nei confronti dell’amministrazione provinciale e dei soggetti ad essa strumentali, come le strutture del servizio sanitario provinciale (Titolo VI del Regolamento interno del Consiglio provinciale). Nell’esercizio di tale funzione – che ha fondamento costituzionale (capo II statuto speciale), che deriva direttamente dal mandato politico espresso dalle elezioni provinciali, e che è tipica espressione dell’attività politica propria di tutti i consiglieri delle regioni e delle province autonome- ogni consigliere provinciale rappresenta l’intera provincia ed è assistito dalla prerogativa dell’insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse, alla pari dei parlamentari di Camera e Senato (art. 48 bis statuto speciale)”.

 

8. Con nota racc. A/R dd. 30.12.2016, il Consigliere Provinciale Claudio Cia, erroneamente, inviava alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI (prot. IPASVI 5.01.2017, n. 70) il ricorso indirizzato alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (DOC 8).

 

9. In data 11.01.2017 la Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI rispondeva al Consigliere: “A seguito del ricevimento della nota di cui al riferimento, pari oggetto, si fa presente che la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ai sensi dell’art. 17 del DLCPS 13/9/1946 n. 233 è un organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute.” (DOC. 9).

 

10. In data 26.01.2017 la Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, inviava via pec, ad ore 10.58, al Consigliere Claudio Cia il ricorso erroneamente depositato presso la precitata Federazione (DOC. 10).

 

11. Nella medesima data 26.01.2017, il Consigliere Provinciale Claudio Cia, inviava a mezzo pec, ad ore 12.39, alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, il ricorso alla stessa indirizzato (DOC 11), precisando che il medesimo era stato inviato alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, in data 30.12.2016 a mezzo racc. A/R. Sempre in data 26.01.2017 il Consigliere Cia trasmetteva copia cartacea del ricorso alla predetta Commissione a mezzo racc. A/R.

 

12. In data 22.02.2017 l’odierno ricorrente inviava al Presidente del Consiglio Provinciale signor Bruno Dorigatti, una nota (Prot 3536/A) lamentando la mancata revoca del provvedimento disciplinare, lo pregava di un nuovo intervento presso il Locale Collegio IPASVI, al fine di nuovamente esplicare e chiarire la natura istituzionale della sua interrogazione (DOC. 12).

 

13. In data 14.03.2017 (prot. 4691/P) il Presidente del Consiglio Provinciale signor Bruno Dorigatti, inviava alla Presidente del Locale Collegio IPASVI, signora dottoressa Zappini e al Consigliere Claudio Cia, una nota nella quale evidenziava che la sanzione inflitta: “viene a costituire un atto non solo inusuale e anomalo rispetto al ruolo e alla funzione esercitata dal Consigliere provinciale, ma anche lesivo dei diritti e delle prerogative che sono assicurate al consigliere dallo statuto speciale di autonomia e dall’ordinamento assembleare. Sanzionare – ancorché sotto un profilo di disciplina professionale – la formulazione e la presentazione di un’interrogazione consiliare rappresenta davvero una limitazione e un pregiudizio oggettivo dell’esercizio della funzione consiliare, che per sua natura deve essere libera, e che in quanto tale è protetta dall’insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse, alla pari dei parlamentari di Camera e Senato (art. 48 bis Statuto speciale).

Il Presidente del Consiglio precisava inoltre: “Le sarei grato se potesse tener conto di queste mie osservazioni che derivano dalla necessità di tutelare lo status di consigliere, e di riconsiderare una decisione e una procedura di sanzione che rappresenta un’oggettiva censura alla sua libertà d’azione.(DOC 13).

 

14. Alla sovra citata nota del Presidente del Consiglio Provinciale, in data 23.03.2017, prot. Cons. 5165, la Presidente del Locale Collegio IPASVI, signora Luisa Zappini, rispondeva, precisando: “La Sua comunicazione, certamente in larga parte condivisibile, ha tuttavia quale errato presupposto la convinzione che il procedimento disciplinare menzionato abbia avuto, quale origine ed oggetto, l’interrogazione consiliare richiamata nella Sua nota. Tale circostanza è errata e pare pertanto corretto evidenziarlo. La valutazione etica e deontologica assunta dal Collegio, non riguarda in alcun modo l’interrogazione consiliare ma altre condotte, reputate non conformi alla condotta deontologica degli iscritti all’Albo professionale, con riferimento alla dignità dei colleghi e della professione infermieristica. Nel merito della questione, tuttavia, potrà comprendere, non è consentito addentrarsi, essendo il provvedimento assunto, come Lei stesso riferisce, non definitivo. Può tuttavia essere ulteriormente evidenziato, sempre in via generale, che qualora un soggetto politico permanga iscritto nel rispettivo collegio, resta pariteticamente sottoposto al rispetto delle regole etiche e l’incarico o il ruolo politico ricoperto non lo possono esimere dal controllo della propria categoria.” (DOC. 14).

 

15. In data 19.04.2017 il Consigliere Claudio Cia, ha presentato istanza di rimessione in terminiper errore scusabile” avanti codesta Commissione Centrale e, dopo discussione dell’istanza, all’udienza del 16 giugno 2017, in data 6 luglio 2017, è stata data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza e quindi della relativa rimessione in termini.

 

DIRITTO:

 

1. Violazione di legge: violazione dell’art. 48 bis, secondo comma, dello Statuto Speciale di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di cui al D.P.R. n. 670/1972, e dell’art. 68, 1° comma e 122, 4° comma della Costituzione della Repubblica; eccesso di potere sotto il profilo della falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, illogicità manifesta.

L’articolo 48 bis, 2° comma, dello Statuto Speciale, recita: “I membri del Consiglio Provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni”. Paritariamente il quarto comma dell’articolo 122 della Costituzione, recita: “I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.

Nell’incipit del provvedimento disciplinare, oggetto di impugnazione, si scrive: “Gli addebiti mossi all’iscritto traggono origine dai fatti compiutamente e regolarmente contestati all’incolpato: nello specifico si fa riferimento ad una segnalazione pervenuta al Collegio da parte delle colleghe Marta Franchini e Silvana Bailoni con e-mail di data 31 marzo 2016 prot. n. 1211, riferentesi ad un articolo uscito dai quotidiani locali domenica 30 marzo 2016 e ad un filmato postato su you tube in data 23 marzo 2016, dai quali emergerebbero diverse riflessioni e considerazioni da parte dell’incolpato, che mettono in discussione la professionalità degli infermieri, operanti nel servizio di pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Con riferimento a tali fatti il Consiglio direttivo ha ritenuto di ravvisare da parte dell’iscritto Claudio Cia un comportamento offensivo nei confronti della dignità della persona e una condotta disdicevole e lesiva del decoro professionale.”

Il Collegio IPASVI di Trento ha ritenuto di incriminare la condotta del Consigliere Claudio Cia, peraltro iscritto anche all’Ordine degli Infermieri di Trento, in conseguenza di un articolo apparso sui Quotidiani locali, e ad un filmato postato su you tube in data 23.03.2016, che riprende i contenuti dell’interrogazione n. 2860/2016 dd. 21.03.2016.

La prima osservazione in ordine all’oggetto del procedimento disciplinare riguarda il fatto che, il Consigliere Cia, non essendo l’autore dell’articolo di stampa e non avendo rilasciato dichiarazione alcuna alla Stampa in ordine all’interrogazione correttamente presentata nell’esercizio delle prerogative costituzionali di sindacato ispettivo, certamente non poteva e non può essere chiamato a rispondere di un’attività giornalistica e quindi di un’iniziativa di pubblicazione totalmente estranea alla sua volontà e quindi non riconducibile in alcun modo alla sua sfera soggettiva, così come pretesamente voluto dal Collegio IPASVI di Trento. Per quanto riguarda, invece, il filmato postato dal Consigliere su you tube in data 23 marzo 2016 e quindi successivamente alla presentazione dell’interrogazione N. 2860/2016, trattasi di dichiarazioni extra moenia, integralmente ricadenti sotto la guarentigia dell’insindacabilità, atteso che il filmato riprende i contenuti dell’interrogazione, ponendosi, rispetto alla stessa, in un rapporto di sostanziale identità contenutistica, profilo questo, che, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, elide ogni responsabilità.

L’oggetto del procedimento disciplinare è quindi evidentemente viziato da falsa rappresentazione della realtà e da illogicità manifesta nonché da eccesso di potere.

Il vizio che però assorbe in toto qualsiasi altro è, come enunciato nel titolo di questa trattazione, la patente violazione delle norme Costituzionali, in particolare dell’articolo 122, 4° comma, nonché dell’articolo 28 e 48 bis del DPR 31 agosto 1972 n. 670. Si tratta di norme che esprimono garanzie assolute sul piano della responsabilità civile, amministrativa, penale, e anche disciplinare –quest’ultima riferita agli eventuali Ordini di appartenenza-, a favore dei Consiglieri delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, che sono anche componenti dell’Assemblea Legislativa Regionale. L’articolo 28, recita: “I membri del Consiglio Regionale rappresentano l’intera regione. Non possono essere chiamati a rispondere dell’opinione e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni”.

I contenuti dell’art. 48 bis del medesimo Statuto, di contenuto speculare, sono già stati riportati sopra.

Principio peculiare quindi garantito dalla Costituzione, nonché dalle norme speciali, è quello della insindacabilità che copre ogni tipo di responsabilità giuridica in tutti gli ambiti come sovra detto, per tutte le decisioni e per le manifestazioni del pensiero che hanno avuto luogo nell’esercizio delle funzioni in relazione all’”esigenza di salvaguardia della autonomia e libertà delle Assemblee parlamentari dalle possibili interferenze di altri poteri………” –cfr. Corte Costituzionale 26.11.2014 n. 265-.

Per costante indirizzo anche della Suprema Corte di Cassazione, oltre che della Corte Costituzionale, rientrano nella sfera dell’insindacabilità tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell’ambito dei lavori parlamentari, ma anche quei comportamenti, che pur non rientrando tra gli atti tipici, risultino legati da un nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni parlamentari. In particolare: per le opinioni manifestate fuori dalla sede istituzionale, il nesso funzionale presuppone “l’identità sostanziale di contenuto fra l’opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede esterna, e un legame di ordine temporale, atto ad imprimere alle dichiarazioni esterne una finalità divulgativa dell’attività istituzionale, ferma restando l’irrilevanza, ai fini della delimitazione nell’ambito della prerogativa del criterio della localizzazione dell’atto. E’ quindi richiesta più che una coincidenza testuale, una sostanziale corrispondenza di contenuti; più precisamente: perché ricorra la garanzia dell’insindacabilità, fra la dichiarazione divulgativa extra moenia e l’attività parlamentare propriamente intesa, vi deve essere un nesso funzionale con l’attività parlamentare in concreto esercitata. In tal senso risulta tranciante la sentenza della Corte Costituzionale n. 265 dd. 26.11.2014: “secondo il costante orientamento di questa Corte le dichiarazioni rese…. extra moenia da un parlamentare sono coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, 1° comma, Cost., a condizione che esse siano legate da un nesso funzionale con l’attività parlamentare in concreto esercitata. In questa prospettiva è stato ritenuto indefettibile il concorso di due requisiti: A) un legame di ordine temporale fra l’attività parlamentare e l’attività esterna…, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; B) una sostanziale corrispondenza di significato fra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate…., non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti, né un mero “contesto politico” entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi…., né il riferimento alla generica attività parlamentare o l’inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattute in Parlamento…., né, infine, un generico collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale”.

I medesimi principi sanciti dalla Corte Costituzionale in maniera costante e uniforme, trovano applicazione anche ai componenti delle Assemblee elettive regionali. In particolare, la disciplina è dettata dal già esaminato articolo 122, 4° comma della Costituzione e dal combinato disposto degli artt. 28 e 48 bis dello Statuto Speciale di Autonomia.

La Corte Costituzionale con più pronunce ha chiarito l’estensione e la portata della prerogativa contemplata dall’art. 122 4° comma della Costituzione, affermando che essa “non mira ad assicurare una posizione di privilegio ai Consiglieri regionali, ma a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale…… e ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione tipica, affidata a tale Organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima rinvia “cfr. Corte Costituzionale 16 dicembre 2011 n. 332”. Ma come per la guarentigia prevista a favore dei membri parlamentari dall’articolo 68, primo comma Costituzione, l’immunità si estende anche a quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’Organo di appartenenza tra i quali in particolare la divulgazione esterna delle opinioni espresse in sede consiliare. Cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 221 del 2006; 276 e 76 del 2001.

Nel caso di specie, addirittura, per quanto detto in premessa, e per quanto ha costituito e costituisce oggetto della condotta incriminata a carico del ricorrente da parte del Collegio IPASVI di Trento, non esiste nemmeno, dal punto di vista fattuale e logico, nè tantomeno eziologico, con l’attività svolta in sede istituzionale e l’iniziativa giornalistica; per quanta riguarda la postazione del filmato su you tube rileva la posteriorità cronologica e l’inscindibile nesso contenutistico con l’interrogazione n. 2860/16.

Ma anche nella non creduta ipotesi in cui si volesse attribuire al Consigliere Cia l’iniziativa della divulgazione dei sostanziali contenuti dell’interrogazione consiliare n. 2860/2016 dd. 21.03.2016, la stessa doveva e deve ritenersi protetta in tutti gli ambiti giuridici, con riferimento ad ogni tipo di responsabilità, anche disciplinare, dalla guarentigia dell’insindacabilità, così come disciplinata dalle norme qui esaminate e così come confermata dal costante e granitico orientamento giurisprudenziale.

Il provvedimento impugnato, così come tutti gli atti presupposti, meritano, pertanto, pronuncia di annullamento.

 

2.ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILIO DELLA FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA’ e DELL’ILLOGICITA’ MANIFESTA.

Il provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnazione, così come tutti gli atti presupposti, si fonda su una falsa rappresentazione della realtà ed esprime una illogicità manifesta, che lo vizia, costituendo ulteriore motivo di annullamento.

Nel preambolo dell’interrogazione consiliare n. 2860/16 si scrive:non possiamo addebitare colpe specifiche al personale medico, infermieristico e ospedaliero, che nonostante i tagli si fa in quattro per garantire la qualità delle prestazioni. La responsabilità semmai va addebitata a chi da tempo considera la sanità un salvadanaio da cui prelevare risorse per far quadrare il bilancio provinciale con ricadute negative sia sui pazienti che sugli operatori.

E’ comprensibile ad una semplice lettura di tale preambolo, senza alcuna necessità interpretativa che costituirebbe solo un falso quanto inaccettabile processo alle intenzioni, come non ricorrano, certamente, nelle espressioni usate dal Consigliere Cia, toni offensivi o espressioni denigratorie in spregio della categoria degli infermieri professionali, né per l’appunto “riflessioni e considerazioni da parte dell’incolpato, che mettano in discussione la professionalità degli infermieri operanti nel Servizio di Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento”, tali da configurare “un comportamento offensivo nei confronti della dignità della persona e una condotta disdicevole e lesiva del decoro professionale”, così come si legge nella delibera IPASVI n. 198/16!

Risulta assolutamente vero il contrario: nel senso che dal punto di vista strettamente letterale e lessicale, senza possibilità di significati diversi, assolutamente inespressi, il Consigliere Cia ha “letteralmente” encomiato il personale infermieristico e medico, costretto a rendere i propri servizi nonostante la diminuzione delle risorse economiche poste a disposizione dall’Ente Pubblico. Quindi, oggetto di critica da parte del Consigliere era quest’ultimo soggetto giuridico, non certo il personale infermieristico, operante all’interno della Struttura di Pronto Soccorso!

Non è possibile una qualsiasi diversa lettura, nemmeno più criticamente interpretativa, delle espressioni usate dal Consigliere Cia nella propria interrogazione ritualmente proposta, lo ribadiamo, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali. Fra l’altro, come si legge nelle premesse di questo ricorso, sotto il titolo “FATTO”, è indubbio che la rilevanza della garanzia costituzionale dell’insindacabilità, in relazione allo status del Consigliere Cia, sono state oggetto di plurimi puntuali richiami da parte sua al Collegio IPASVI di Trento, in particolare con la nota del 24 maggio 2016 –doc. 4- prima dell’adozione della sanzione disciplinare. In quella nota il Consigliere chiariva il contesto da cui era scaturita la sua interrogazione n. 2860/16, ovvero da criticità operative nell’ambito del Servizio di Pronto Soccorso. Chiariva, quindi, che l’interrogazione presentata ai sensi dell’art. 151 del regolamento interno del Consiglio Provinciale, era da considerarsi diretta espressione dell’attività di sindacato ispettivo che, unitamente alla funzione legislativa di indirizzo e di controllo, connota lo status di membro di una assemblea elettiva. Disatteso è risultato anche l’intervento diretto del Presidente del Consiglio Provinciale, con nota dd. 28.12.16 -doc. 7- inviata alla Presidente del Collegio IPASVI dottoressa Zappini, descrittiva degli ambiti dell’insindacabilità consiliare come prerogativa di rilevanza costituzionale; disattesa è stata anche la successiva nota dd. 14.03.17 del Presidente dell’assemblea legislativa –cfr. doc. 12-. Si è trattato, all’evidenza, di interventi del Presidente dell’assemblea legislativa provinciale volti a garantire e/o eliminare il vulnus arrecato al ruolo e allo status del Consigliere Provinciale e alla connessa tutela costituzionale come sovra esaminati. Il vizio quindi costituisce, anche sotto tale profilo, ulteriore motivo di annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.

 

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ARTICOLO 39 DPR N. 221/1950 PER GENERICITA’ DELLA CONTESTAZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE NORME ASSERITAMENTE VIOLATE (ARTT. 42, 44 E 45 DEL CODICE DEONTOLOGICO) E ALLA MANCATA ESPLICITAZIONE DELLE MODALITA’ CON LE QUALI LA CONDOTTA ABBIA POTUTO LEDERE LA DIGNITA’ DEI COLLEGHI, IL PRESTIGIO DELLA PROFESSIONE O ASSUMERE COMPORTAMENTI CONNOTATI DA SLEALTA’. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Nel verbale di deliberazione n. 198/16 di data 5 ottobre 2016 si parla di: “comportamenti contrari alla deontologia in riferimento “agli articoli: art. 42: l’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà; art. 44: l’infermiere tutela il decoro professionale e il proprio nome. Salvaguardia il prestigio della professione….; art. 45: l’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri”. Indi poi, in consecuzione logico temporale, si fa riferimento alla segnalazione pervenuta al Collegio, così come testualmente richiamata sovra. Indi poi, fra l’altro, nelle motivazioni della delibera vera e propria, del tutto inveritieramente, si fa richiamo, fra le altre, per giustificare l’inflizione della sanzione della censura: “anche dalle dichiarazioni ed ammissioni dell’iscritto nonché per la mancanza dimostrata dall’incolpato nel recepire, applicare e rispettare le norme etico-deontologiche, che guidano l’agire professionale dell’infermiere e le azioni assistenziali; nello specifico nella non osservanza degli articoli 42,44,45 del DPR 221/1950.

Va innanzitutto rilevato come il Consigliere Cia non ha mai ammesso alcunché al Collegio, perché nulla doveva e poteva ammettere in ordine agli infondati oggetti di incolpazione in riferimento assolutamente illogico ai richiamati articoli, asseritamente violati, del Codice Deontologico tenendo, fra l’altro conto che il Consigliere Cia non si è presentato all’audizione, e quindi nessuna ammissione di fatti può essere a lui ascritta, né in forma verbale, né, tantomeno, in forma scritta. Nel complesso la contestazione addebiti e la sanzione sono affette da evidente genericità e carenza di motivazione.

Anche sotto i profili testè indicati il provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnazione (e l’atto presupposto di contestazione addebiti) appare assolutamente viziato ed oggetto di annullamento (vedasi pronuncia CCEPS N. 32 DELL’11 MAGGIO 2015).

 

4. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTICOLO 3 LEGGE N. 241/1990.

E’ evidente, da una semplice lettura del verbale di deliberazione n. 198/16 dd. 5.10.16, così come dalla relativa comunicazione dd. 23.11.2016 al Consigliere Claudio Cia, di avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare che, in nessuno dei due atti è contenuta l’indicazione dell’Autorità cui era possibile ricorrere contro la sanzione, né dei termini per la proposizione del ricorso; ciò in patente violazione del disposto di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, il quale prevede (comma 4) che “In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

E’ pur vero che secondo costante orientamento giurisprudenziale: “La violazione della prescrizione non determina alcuna diretta illegittimità dell’atto, ma si riverbera sulla individuazione del termine per la proposizione del ricorso e sulla valutazione della ritualità del ricorso notificato oltre il termine decadenziale. La mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei termini e dell’autorità cui ricorrere concreta unicamente una mera irregolarità, non incidente sulla legittimità dell’atto, ma, ai sensi dell’art. 1, 3° comma, d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199 e dell’art. 3, 4° comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, dà titolo al destinatario dell’atto di ottenere la concessione dell’errore scusabile, al fine di attivarsi nella giusta sede(Cons. Stato Sez. V, 31.01.2003, n. 501; ex multis Cons. Stato, sez. IV, 30.03.2000, n. 1814, Cons. Stato, sez. VI 31.03.2011 n. 1983, Cass. Sez. Un. Civili 29.04.2009, n. 9947, Cass. Sez. Seconda Civile 05.03.2014, n. 5208, Cass. Sez. Un. Civili, 18.05.2000, n. 362).

Tale orientamento, fatto proprio da codesta Illustrissima Commissione Centrale, ha determinato, l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini di cui a verbale di udienza di data 17 giugno 2017, comunicata il 6 luglio 2017.

 

5. VIOLAZIONE DI LEGGE: DPR 221/1950 CAPO V, ART. 54.

L’articolo in esame indica le modalità, che non sono state peraltro richiamate nel provvedimento impugnato notificato all’interessato signor Claudio Cia, con le quali effettuare le notifiche del ricorso. Quindi non solo nel provvedimento sanzionatorio l’IPASVI non ha indicato né l’Autorità alla quale poter ricorrere a salvaguardia dei propri diritti, né entro quali termini, ma nemmeno a quali altre Autorità notificare l’eventuale ricorso: l’Ordine di appartenenza; il Procuratore della Repubblica Territorialmente competente; il Ministro della Salute presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, così come in epoca più recente sostituito al Prefetto. Non è nemmeno indicato nel provvedimento sanzionatorio che le notificazioni dovevano essere effettuate a mezzo di Ufficiale Giudiziario o attraverso il messo Comunale nelle forme stabilite dal Codice di Procedura Civile e con successivo obbligo di deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Centrale di Roma entro il termine perentorio di trenta giorni. Manca quindi nel provvedimento impugnato uno degli elementi fondamentali necessari, ad substantiam, per decretarne la sua perfezione. Ne consegue che il provvedimento risulta viziato e merita, sotto tale profilo, sanzione di nullità e/o annullamento.

 

6. VIOLAZIONE DI LEGGE: DPR 221/1950 CAPO V, ART. 49.

 

L’articolo 49 del DPR 221/1950, statuisce che: “dell’inizio e dell’esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione a cura del Presidente, al Prefetto (oggi Ministro della Salute presso l’Avvocatura Generale dello Stato –cfr. Cass. Sez. Un. 26 maggio 1998 n. 5237 e altre in senso conforme-) ed al Procuratore della Repubblica territorialmente competenti per l’Albo cui è iscritto l’incolpato, nonché alle medesime Autorità di altra Circoscrizione che abbiano promosso il giudizio”.

E’ stata inoltrata richiesta di accesso agli atti del procedimento al fine di verificare se l’avvio e l’esito del procedimento disciplinare a carico del Consigliere Claudio Cia, sia stato notificato, da parte del Collegio IPASVI di Trento, alle precitate Autorità competenti a riceverlo.

Non è stata ancora ottenuta risposta, ma si osserva che, nella denegata ipotesi in cui ciò non fosse avvenuto, l’intero procedimento disciplinare promosso dal Collegio IPASVI di Trento a carico del Consigliere Claudio Cia, risulterebbe irrimediabilmente viziato per violazione di legge, tale da determinare la pronuncia di nullità e/o subordinatamente di annullamento.

E’ infatti evidente che la previsione della notifica alle Autorità contemplate dalla norma, costituisce elemento fondamentale/costitutivo del procedimento amministrativo e del successivo provvedimento, la cui mancanza inficia ineludibilmente l’atto. Il Pubblico Ministero, contraddittore necessario, visti gli interessi sottesi, stiamo parlando degli esercenti le professioni sanitarie, non ha potuto esercitare il legittimo potere di intervento, non avendo avuto alcuna comunicazione in merito. Il mancato rispetto di tali previsioni normative comporta, anche sotto tale distinto profilo, l’annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Quanto sovra premesso e con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare in sede di udienza, il ricorrente, come sovra rappresentato e difeso,

 

CHIEDE

 

che codesta Onorevole Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, Voglia, in accoglimento del ricorso, annullare il provvedimento impugnato e tutti gli altri presupposti e conseguenti per le motivazioni tutte di cui al ricorso, e/o, dichiararne la nullità.

Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito dell’eventuale deposito in giudizio da parte del Collegio IPASVI di Trento di eventuale memoria costitutiva e/o ulteriore documentazione.

Con il favore delle spese, se ed in quanto, di cognizione di codesta Autorevole Commissione.

 

Si allegano i seguenti atti:

 

  1. Copia della Delibera impugnata n. 198/16 prot. 2769/III/4 dd. 05.10.2016 dell’IPASVI di Trento, l’originale è già depositato;

  2. lettera di comunicazione della stessa dd. 23.11.2016;

  3. copia del verbale n. 4 anno 2017 della Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni Sanitarie e relativa comunicazione di rimessione in termini dd. 06.07.2017.

 

Si allegano i seguenti documenti:

 

  1. interrogazione dd. 21.03.2016 n. 2860/III/4;

  2. nota dd. 16.05.2016 di IPASVI;

  3. risposta della Giunta Provinciale dd. 20 maggio 2016;

  4. lettera del Consigliere Cia dd. 24 maggio 2016;

  5. lettera dd. 23.11.2016 del Collegio IPASVI contenente la sanzione disciplinare e copia della Delibera n. 198 dd. 05.10.2016;

  6. lettera dd. 21.12.2016 del Consigliere Claudio Cia al Presidente del Consiglio Provinciale signor Bruno Dorigatti e p.c. a Federazione Nazionale del Collegio IPASVI e alla dott.ssa Zappini;

  7. lettera del Presidente del Consiglio Provinciale dd. 28.12.2016 indirizzata al Consigliere Cia e alla dott.ssa Zappini;

  8. lettera rr 30.12.2016 contenente il ricorso, inviata a Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI;

  9. lettera dd. 11.01.2017 della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI;

  10. pec dd. 26.01.2017 della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI con allegato ricorso erroneamente depositato;

  11. pec dd. 26.01.17 del Consigliere Cia contenente il ricorso, inviata alla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie;

  12. nota dd. 22.02.2017 del Consigliere Cia al Presidente del Consiglio Provinciale Bruno Dorigatti;

  13. lettera dd. 14.03.2017 del Presidente del Consiglio Provinciale alla Presidente IPASVI signora Zappini;

  14. lettera dd. 23.03.2017 della Presidente di IPASVI Zappini al Presidente signor Bruno Dorigatti.

  15. Articolo pubblicato sul quotidiano “l’Adige”;

  16. Filmato postato su “You Tube”.

 

Con deferenti ossequi.

 

Trento, 28 luglio 2017

 

Esito dell'iniziativa

 

Il ricorso integrale alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della Salute a Roma, la cui udienza è fissata il 28 settembre 2017:

 

convocazione udienza 28 settembre 2017

 

 

 

 

 

 

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