Il Sindaco Valduga mostra con tutta evidenza la sua grande difficoltà nel momento i cui, oltre al diffuso ed esplicito dissenso dei roveretani verso un’Amministrazione comunale ingessata, deve confrontarsi anche con un pasticcio di proporzioni significative sulla questione “valzer dei dirigenti”. Che il sindaco sia teso e preoccupato lo si può capire, visto che deve registrare qualche problema nella sua maggioranza e persino all’interno del suo gruppo consiliare dovuti pare ad una certa prepotenza, ma questo non lo giustifica nel raccontare bugie che trovano palese smentita negli atti formali, quali le risposte alle interrogazioni.
Se il sindaco invece di accusarmi di essere portatore di «rara disonestà intellettuale» – appellandosi al contempo ad un vago “con la Regione ci siamo confrontati” -, avesse l’accortezza di esaminare con obiettività il contenuto delle risposte alle mie interrogazioni, avrebbe conferma che quanto da me affermato e riportato dalla stampa riflette esattamente quanto corrisposto dalla Giunta regionale e avrebbe inoltre conferma che né lui, né la Giunta comunale possono scavalcare ed emarginare le competenze specifiche dell’Organo sovrano che è il Consiglio comunale nelle materie di sua diretta ed esclusiva competenza.
A mio parere il sindaco manifesta invece tutti i limiti di chi è convinto di poter seguire criteri di discrezionalità, che però confliggono con le norme alle quali tutti indistintamente devono sottostare tanto più negli incarichi istituzionali. Chiunque esamini il procedimento seguito per sconvolgere l’assetto amministrativo del Comune di Rovereto, con il contemporaneo orientamento a concentrare poteri in una sola persona consapevolmente escludendo il Consiglio comunale, può rendersi conto che gli atti rivelano un percorso tutt’altro che chiaro, trasparente e ligio al rispetto della normativa in vigore e può inoltre rendersi conto come la fretta sia cattiva consigliera e suggerisca iniziative capaci di far emergere seri e fondati interrogativi circa la legittimità degli atti prodotti.
Inoltre, visto che il sindaco coinvolge il Consiglio comunale solo con le sue affermazioni a mezzo stampa, lo invito a convocare un Consiglio comunale d’urgenza sui problemi sollevati, in modo da consentirne la libera e diretta espressione, incluso il suo gruppo consiliare al quale finalmente dovrebbe consentire di svolgere il ruolo che gli spetta, senza collocarlo nella condizione di mero esecutore.
cons. Claudio Cia
L’articolo sul quotidiano “Trentino” del 17 settembre 2016:
L’articolo sul quotidiano “Trentino” del 18 settembre 2016:
L’articolo sul quotidiano “Trentino” del 19 settembre 2016:
L’articolo sul quotidiano “l’Adige” del 20 settembre 2016:
L’articolo sul quotidiano “Trentino” del 20 settembre 2016:
L’articolo sul quotidiano “Trentino” del 21 settembre 2016:
L’articolo sul quotidiano “Trentino” del 22 settembre 2016:
Risposta inviata al quotidiano “Trentino” il 21 settembre 2016, in risposta all’articolo dello stesso giorno sull’argomento:
Desidero intervenire nel merito dell’articolo pubblicato oggi sotto il titolo “Sul Valzer dei dirigenti nessuna irregolarità – La Regione chiude il discorso: il Comune ha agito in piena legittimità” sia perché a me piace la chiarezza e non le matasse ingarbugliate, sia perché mi rifiuto di credere che qualcuno intenda trasformare gli atti formali e la normativa in vigore.
Rispondo per punti a quanto leggo:
1) Nella risposta scritta del 31 agosto scorso alla mia interrogazione regionale n.201, l’Assessore regionale competente conferma che la macro–organizzazione delle strutture di livello dirigenziale senza l’indicazione specifica e dettagliata delle funzioni assegnate alle stesse compete al Consiglio comunale, mentre alla Giunta comunale compete la distribuzione dei compiti gestionali e che la nomina dei dirigenti compete al Sindaco.
Ne consegue che la deliberazione n.118 di data 1 agosto con la quale si dispone al punto 1.“il cambiamento della struttura comunale nell’ottica della semplificazione, dell’accorpamento e dell’ammodernamento…” e al punto 2. “di approvare a decorrere dal 25 settembre 2016, le denominazioni e le competenze degli uffici e l’assegnazione del personale a tempo indeterminato secondo gli allegati…, dando atto che la nuova denominazione dei servizi e degli uffici sostituisce in toto la precedente”, trattandosi di una macro–organizzazione comportante radicale e complessiva riorganizzazione della struttura, non poteva essere adottata dalla Giunta comunale di Rovereto poiché rientra nelle competenze del Consiglio comunale.
Che si tratti di macro–organizzazione è peraltro facilmente individuabile sia nella premessa, che è parte essenziale alla deliberazione n.118 adottata dalla Giunta comunale, sia nel merito. Al riguardo giova evidenziare che la competenza/capacità di agire dell’Organo deliberante è il primo fra gli elementi essenziali per la validità della deliberazione e giova altresì evidenziare che se la deliberazione è adottata da un Organo non competente, è manifestamente nulla.
2) La “funzione di garanzia in ordine alla conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico” è di competenza del Segretario comunale, anche nel caso di nomina del Direttore generale. Questo è confermato esplicitamente nella risposta scritta del 31 agosto scorso alla mia interrogazione regionale n.201 e d’altra parte diversamente non potrebbe essere, perché le funzioni del Segretario comunale, che è un funzionario particolare, sono previste espressamente in legge. Quindi l’istruttoria della deliberazione adottata dalla Giunta comunale ed il parere di regolarità tecnico–amministrativa doveva essere espresso dal Segretario comunale.
3) L’art.42 comma 2, del “Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige” dispone testualmente che “Il direttore generale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra il segretario dell’Ente, un dirigente di ruolo, ovvero un dirigente assunto con contratto a tempo determinato”. Pertanto, presupposto e requisito necessario per l’incarico di Direttore generale è quello di essere in già possesso della qualifica di “Dirigente” al momento della nomina quale Direttore generale.
Il dott. Amadori è stato comandato dalla Provincia presso il Comune di Rovereto con la qualifica di “Funzionario amministrativo/organizzativo” della Provincia Autonoma di Trento e non risulta abbia conseguito la qualifica di “Dirigente” a seguito di concorso pubblico previsto per l’accesso all’incarico dirigenziale.
Inoltre va chiarito che il dott. Amadori non è un “esterno”, visto che con “Determinazione del Servizio Personale e Istruzione del Comune di Rovereto” n.109 di data 09/02/2016 è stato assunto dal Comune di Rovereto in “posizione di comando” ed in conseguenza è interno all’Ente.
In tal modo non sono soddisfatti né il dispositivo di legge della Legge Regionale: “Il direttore generale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra il segretario dell’Ente, un dirigente di ruolo, ovvero un dirigente assunto con contratto a tempo determinato”, né il dispositivo del Regolamento del Personale del Comune di Rovereto che all’art. 110 comma 3, stabilisce “può essere nominato direttore generale: a) il Segretario comunale; b) un dirigente di ruolo; c) un dirigente assunto con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti previsti dall’allegata tabella b)”, nella quale per l’ “Accesso al posto” di Dirigente si rinvia espressamente alle modalità di accesso di cui al “Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige” che dispone che “Le qualifiche dirigenziali sono attribuite mediante concorso pubblico”.
Si ringrazia per l’attenzione,
cons. Claudio Cia
L’articolo sul quotidiano “l’Adige” dell’1 ottobre 2016: