Sanità, Cia (FdI): “Un Ddl per istituire la figura del Direttore Assistenziale e per valorizzare il personale infermieristico”

Il disegno di legge posto all’attenzione del Consiglio provinciale di Trento interviene sulla l.p. 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute) al fine d’istituire la figura del Direttore Assistenziale e di consentire al personale infermieristico che esercita determinate attività, di poterle svolgere anche al di fuori dell’orario di servizio, senza che siano applicate le incompatibilità̀ di cui all’articolo 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e all’articolo 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente progetto di legge contribuisce ad attuare alcuni dei principi ispiratori della L.P. 16/2010 ripresi e rafforzati dalla Delibera della Giunta provinciale n. 857/2022 in materia di approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, tra cui in particolare “la centralità̀ della persona e della famiglia, l’equità̀ dell’offerta dei servizi sanitari sul territorio provinciale, l’umanizzazione e la personalizzazione delle cure, la continuità ospedale- territorio, l’integrazione socio-sanitaria, la centralità̀ delle cure territoriali, la valorizzazione dei professionisti e lo sviluppo di modelli innovativi di presa in carico per cronicità e fragilità”; esso si pone come obiettivo di valorizzare le figure dell’infermiere e delle professioni sanitarie per l’apporto assistenziale globale che forniscono alle persone assistite attraverso l’istituzione di una Direzione specifica all’interno del Consiglio di Direzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento.

L’articolo uno del disegno di legge sostituisce completamente il comma 3 dell’articolo 28 della l.p 23 luglio 2010, n. 16, introducendo la facoltà da parte del Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito Apss) di nominare la figura del Direttore assistenziale. In tale occasione viene ribadito come, in caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro del Direttore generale, il nuovo Direttore generale procede alla verifica qualitativa dell’operato dei direttori previsti da questo comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del giusto procedimento.

Il primo comma dell’articolo due del disegno di legge, interviene sull’art. 29 della legge provinciale sulla tutela della salute, modificando la composizione del Consiglio di direzione dell’Apss, inserendovi la figura del Direttore assistenziale che si aggiunge a quelle del Direttore generale, del Direttore sanitario, del Direttore per l’integrazione socio-sanitaria e del Direttore amministrativo, assieme ai quali sarà chiamato ad adottare il bilancio di previsione, il programma annuale delle attività e il bilancio di esercizio, oltre ad esprimere un parere sul regolamento previsto dall’articolo 37 della sopracitata legge provinciale.

Successivamente il comma 2 del disegno di legge introduce il comma 4 bis nell’articolo 29, stabilendo le funzioni del Direttore assistenziale. Esso è chiamato a sovrintendere e a dirigere le funzioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecniche e della prevenzione, anche attraverso la promozione di modelli organizzativi innovativi a forte interprofessionalità e integrazione ospedale – territorio coerenti e appropriati ai bisogni di salute dei cittadini. Egli inoltre garantisce la valutazione dell’impatto dei processi assistenziali, disponendo in ordine ai controlli di efficacia delle prestazioni erogate. L’introduzione di questa figura punta a rispondere a un’esigenza organizzativa divenuta ancor più rilevante considerato da un lato il forte rafforzamento dell’assistenza territoriale attivato nel periodo dell’emergenza COVID-19 e dall’altro la concreta realizzazione sul territorio delle case della comunità, degli ospedali di comunità, dell’infermiere di famiglia e comunità e il potenziamento dei progetti di telemedicina e teleassistenza, resi oggi possibili e accelerati dalle risorse messe a disposizione dal PNRR e dalla definizione dei modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale previsti dal D.M. 77/2022.

La Direzione Assistenziale costituirà l’elemento in grado di assicurare la governance dei percorsi assistenziali per la cronicità e le persone fragili secondo le migliori evidenze e nel rispetto degli standard provinciali e nazionali e dei LEA. Ciò si potrà concretizzare attraverso la partecipazione del Direttore Assistenziale, assieme agli altri direttori, al processo di pianificazione strategica e al perseguimento degli obiettivi aziendali, definendo delle strategie di governo delle professioni sanitarie che hanno la responsabilità dell’assistenza. Infine, si sancisce che per esercitare la funzione di Direttore assistenziale si debba essere in possesso della laurea specialistica o magistrale nelle classi di laurea delle professioni sanitarie.

Seguono alcune disposizioni di raccordo legislativo che intervengono sul sopracitato art. 29. Con il comma 3 dell’articolo 2 del presente disegno di legge, si stabilisce che anche il Direttore assistenziale – esattamente come le altre figure che compongono il Consiglio di direzione dell’Apss – sia nominato dal Direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, attingendo agli elenchi provinciali degli idonei, costituiti dalla Provincia previo avviso pubblico di selezione, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale. A mero titolo informativo, si ricorda che a tal fine la Giunta provinciale nomina una commissione composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all’incarico oggetto della selezione. Tali elenchi, sono aggiornati con cadenza biennale. Anche con riferimento all’articolo 3 del Decreto legislativo n. 171 del 2016, la Provincia è autorizzata, per finalità di trasparenza, a pubblicare per ventiquattro mesi sul proprio sito istituzionale, nel rispetto del regolamento Ue 2016/679 e, in particolare, dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, l’elenco provinciale degli idonei, che contiene solo il nome e il cognome di essi.

Si interviene successivamente sul comma 6 dell’articolo 29 stabilendo che anche l’incarico del Direttore assistenziale è conferito mediante contratto di lavoro di natura esclusiva a tempo determinato. Lo schema di contratto, che comprende il trattamento economico e le cause di recesso, è definito dalla Giunta provinciale. In materia di collocamento in aspettativa, assistenza e previdenza si applica la vigente legislazione statale.

Tramite il comma 5 dell’articolo due del disegno di legge, si sancisce che anche al Direttore assistenziale si applicano le disposizioni in materia d’inconferibilità e incompatibilità dell’incarico previste dalla normativa statale. Si ricorda che l’eventuale esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall’azienda non costituisce causa d’incompatibilità alla sua nomina.

L’articolo tre del disegno di legge integra l’articolo 36 della legge provinciale sulla tutela della salute stabilendo che il Direttore assistenziale è membro del Collegio per il Governo clinico, il quale è composto altresì dal Direttore sanitario, dal Direttore per l’integrazione socio-sanitaria, dai Direttori delle articolazioni organizzative fondamentali, dai Direttori di dipartimento e da un dirigente per ciascuna delle aree della dirigenza sanitaria infermieristica, ostetricia e psicologia clinica. Tale collegio ha compiti di proposta per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca e innovazione, nonché per la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, compresa l’organizzazione libero-professionista intramuraria.

L’articolo quattro del disegno di legge, considerata la nota situazione di carenza di personale infermieristico e al fine di valorizzare le professioni sanitarie, è volto a introdurre l’applicazione – in via temporanea – del comma 464-bis dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per consentire al personale infermieristico l’accesso a prestazioni aggiuntive anche oltre il normale orario di lavoro, purché esse siano destinate all’implementazione dei servizi di assistenza territoriale, inclusi in particolare la garanzia per il servizio prestato presso le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) e le Case della comunità e non solo quindi per far fronte alle necessità vaccinali.

Per quanto attiene alle disposizioni finanziarie, l’articolo cinque della novella legislativa sancisce che per quanto riguarda le maggiori spese derivanti dall’applicazione della stessa, previste nell’importo di Euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) – Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio provinciale. 

Il comma due autorizza la Giunta provinciale ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti al presente disegno di legge, ai seni dell’art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Cons. Claudio Cia – Presidente del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

L’articolo su “L’Adige” del 03.10.2022:

Il dibattito in IV Commissione provinciale sul Disegno di legge riportato dal “Corriere del Trentino” del 24.01.2023:

Esito dell'iniziativa

 

Relazione del Disegno di legge n. 160/XVI di iniziativa consiliare depositato in Consiglio provinciale l’11.08.2022.

 

Segui l’iter del Disegno di legge sul sito del Consiglio provinciale:

Ddl 160/XVI

 

 

Leggi l’articolato del Disegno di legge:

Ddl 160:XVI

 

L’opinione dell’Ordine delle professioni infermieristiche (OPI) della Provincia autonoma di Trento in merito al ddl (comunicato stampa dell’11.10.2022):

Direttore Assistenziale, OPI: “Passo avanti per la crescita del sistema sanitario provinciale”

 

 

La figura del Direttore Assistenziale è già stata istituita dalla Regione Emilia – Romagna. Anche lì, il parere dell’Ordine dei Medici era stato negativo:

FREROM-Posizione-degli-Ordini-dei-Medici-della-Emilia-Romagna

 

 

 

 

 

Lascia un Commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.I campi obbligatori sono evidenziati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.