Un disegno di legge di un articolo per impedire a chi fa politica di ricevere dallo stesso ente che amministra, incarichi professionali di vario genere e natura è stato presentato dal consigliere provinciale Claudio Cia (Agire), deciso a evitare per legge ogni forma di anche solo potenziale conflitto di interesse.
«Dovrebbe essere un comportamento scontato, naturale, spontaneo, – sostiene Cia – quello di rinunciare ad assumere un incarico professionale presso l’ente che si amministra, tuttavia la cronaca giornalistica e tanti cittadini ci dicono che non sempre ciò accade, e che il fenomeno degli incarichi conferiti ad amministratori è tutt’altro che sconosciuto. Compito del legislatore, e quindi di ciascun consigliere provinciale, è allora quello di garantire che l’ordinamento provinciale sia dotato delle norme necessarie per impedire i potenziali casi di “conflitto di interessi”, sia all’interno degli enti pubblici, sia nella galassia delle istituzioni, agenzie, fondazioni, società partecipate ed enti strumentali variamente denominati».
Il disegno di legge vuole introdurre nella legge sui lavori pubblici (la n°26 del 1993) una norma specifica in tema di incarichi professionali e conflitto di interessi, con l’obiettivo di evitare che incarichi di progettazione, di direzione lavori e di collaudo di opere e lavori pubblici possano essere conferiti agli stessi amministratori degli enti affidatari. «La norma è finalizzata ad imporre ai politici/amministratori, laddove non venga fatto spontaneamente, – sostiene Cia – di tenere comportamenti improntati alla massima correttezza, impedendo loro di trarre vantaggio dal ruolo o dalla funzione pubblica rivestita, scongiurando la possibilità di esercitare indebiti condizionamenti su coloro che sono chiamati ad affidare gli incarichi».
Il disegno di legge prevede infatti che: «Gli organi e i servizi della Provincia di Trento, delle giunte dei Comuni e delle Comunità di valle e le loro forme associative o collaborative, non possono conferire ai propri amministratori né incarichi di progettazione, comprese le attività tecniche consistenti in compiti preparatori, strumentali ed esecutivi all’attività di progettazione, né incarichi di direzione dei lavori, né incarichi di collaudo di opere e lavori pubblici. Il divieto si applica anche alle società composte o partecipate dai medesimi amministratori. Per amministratori si intendono i componenti di ogni giunta, ogni comitato esecutivo ed i consiglieri provinciali».
Il divieto vale anche per Agenzie ed enti strumentali della Provincia.
L’articolo sul quotidiano “l’Adige” del 6 novembre 2017:
L’articolo sul quotidiano “l’Adige” del 7 marzo 2018:
La relazione completa del ddl:
L’articolo 54 della Costituzione prevede (comma 2) che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”. Tale norma, pone coloro che svolgono funzioni pubbliche in una posizione differenziata (e di maggior rigore) rispetto al resto dei cittadini, imponendo loro, oltre al generale dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione (comma 1) l’osservanza di precisi obblighi nel momento dello svolgimento delle funzioni.
Uno di tali obblighi, fondamentale nell’esercizio dell’azione politica, prima ancora che amministrativa, è quello secondo cui il comportamento degli amministratori deve essere improntato alla massima correttezza, all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione. Tale principio “etico”, prima ancora che politico-amministrativo, dovrebbe impedire a chi governa o amministra un ente pubblico di ricevere, dallo stesso ente che amministra, incarichi professionali di vario genere e natura. Dovrebbe essere un comportamento scontato, naturale, spontaneo, quello di rinunciare ad assumere un incarico professionale presso l’ente che si amministra, tuttavia la cronaca giornalistica e tanti cittadini ci dicono che non sempre ciò accade, e che il fenomeno degli incarichi conferiti ad amministratori è tutt’altro che sconosciuto.
Compito del legislatore, e quindi di ciascun consigliere provinciale, è allora quello di garantire che l’ordinamento provinciale sia dotato delle norme necessarie per impedire i potenziali casi di “conflitto di interessi”, sia all’interno degli enti pubblici, sia nella galassia delle istituzioni, agenzie, fondazioni, società partecipate ed enti strumentali variamente denominati. Il presente disegno di legge intende introdurre, nella vigente legge provinciale sui lavori pubblici (l.p. 10 settembre 1993, n. 26), una norma specifica in tema di incarichi professionali e conflitto di interessi, con l’obiettivo di evitare che incarichi di progettazione, di direzione lavori e di collaudo di opere e lavori pubblici possano essere conferiti agli stessi amministratori degli enti affidatari.
Si tratta di una norma che opera in duplice direzione: in primis nei confronti, e a favore, di coloro che conferiscono gli incarichi (sono infatti questi ultimi che dovranno applicare la norma), liberandoli dal pericolo di eventuali pressioni indebite. In secondo luogo, la norma è finalizzata ad imporre ai politici/amministratori, laddove non venga fatto spontaneamente, di tenere comportamenti improntati alla massima correttezza, impedendo loro di trarre vantaggio dal ruolo o dalla funzione pubblica rivestita, scongiurando la possibilità di esercitare indebiti condizionamenti su coloro che sono chiamati ad affidare gli incarichi.
Cons. Claudio Cia
Il testo del ddl:
DISEGNO DI LEGGE 3 novembre 2017, n. 221
Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici 1993: misure per evitare il conflitto di interesse nel conferimento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo
Art. 1
Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)
1. Dopo l’articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:
“Art. 26 bis
Limitazioni agli incarichi professionali e conflitto di interessi
1. Gli organi e i servizi della Provincia autonoma di Trento, dei comuni e delle comunità di valle e le loro forme associative o collaborative non possono conferire ai propri amministratori né incarichi di progettazione, comprese le attività tecniche consistenti in compiti preparatori, strumentali ed esecutivi all’attività di progettazione, né incarichi di direzione dei lavori, né incarichi di collaudo di opere e lavori pubblici. Il divieto si applica anche alle società composte o partecipate dai medesimi amministratori.
2. Per amministratori si intendono i componenti della giunta provinciale, delle giunte comunali, dei comitati esecutivi delle comunità di valle ed i consiglieri provinciali.
3. Il divieto previsto dal comma 1 si applica anche agli incarichi conferiti dalle agenzie e dagli enti strumentali della Provincia, di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.”